Controlli e liti

La rendita catastale fissata dall’Agenzia rileva sulle annualità non prescritte

di Antonino Porracciolo

Spetta all’agenzia delle Entrate la determinazione definitiva della rendita catastale dei beni immobili. I Comuni sono, quindi, tenuti a richiedere il pagamento dei tributi in base ai valori stabiliti dalla stessa Agenzia e non a quanto risulta dalle dichiarazioni effettuate dai proprietari. Lo afferma la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia (presidente Evangelista, relatore Calà), nella sentenza 2985/23/2019.

Nel gennaio 2012 una Spa, utilizzando la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati), aveva valutato in un milione di euro la rendita catastale del proprio complesso industriale. Successivamente l’agenzia del Territorio aveva rideterminato in oltre due milioni di euro la rendita, tenendo conto degli impianti stabilmente infissi nell’opificio. Il Comune in cui insiste l’immobile aveva quindi emesso un avviso di accertamento per il recupero della maggiore Ici non versata per il 2010, calcolata in base ai nuovi valori catastali.

La Spa aveva allora presentato un primo ricorso contro la determinazione dell’Agenzia, sostenendo che quest’ultima non avesse correttamente stimato il valore dei macchinari; la stessa Spa aveva poi iniziato un altro processo per l’annullamento dell’avviso comunale.

Con sentenza del 2017 la Ctp aveva annullato l’accertamento relativo all’Ici, ritenendo non rilevante la rendita catastale determinata dall’Agenzia; ciò non solo perché il relativo processo era ancora pendente, ma anche perché, pure nell’ipotesi di conferma giudiziale della stima operata dalla stessa Agenzia, comunque il Comune avrebbe potuto utilizzare la nuova rendita solo dal gennaio 2012, epoca della dichiarazione effettuata con il software Docfa.

Contro la decisione della Ctp ha presentato appello l’ente locale impositore, deducendo la violazione della normativa di riferimento in materia.

Nell’accogliere l’impugnazione, la Ctr richiama, innanzitutto, il comma 336 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), per il quale i Comuni, quando verificano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, richiedono la presentazione di un aggiornamento, fermo restando il potere dell’agenzia del Territorio di provvedere, se gli interessati non ottemperano, «alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate». Inoltre - prosegue la sentenza -, il comma 337 della stessa legge 311 dispone che le nuove rendite catastali producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio «dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». E poiché sin dal 2001 la Spa aveva omesso di presentare la dichiarazione catastale, la nuova rendita era quindi efficace dal 2002.

Il Comune appellante era, dunque, tenuto a far riferimento alla rendita stabilita dal Territorio: infatti, è quest’ultimo ad avere il potere di effettuare la determinazione definitiva, giacché la denuncia Docfa «ha semplice carattere provvisorio in attesa di conferma da parte dell’Agenzia», oggi delle Entrate.

Peraltro, la rendita determinata dall’amministrazione si può utilizzare per tutte le annualità di imposta ancora non prescritte, dal momento che il provvedimento che determina la rendita non è costitutivo, «ma meramente accertativo della concreta situazione catastale dell’immobile».

Per questi motivi la Ctr ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

Ctr Lombardia 2985/23/2019

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