Imposte

Alla fine del leasing l’Imu torna un onere del locatore

di Massimo Romeo

Nel leasing l’Imu ritorna al locatore alla scadenza del contratto indipendentemente dalla riconsegna del bene da parte del locatario.

La sentenza dei giudici provinciali milanesi ( 5240/2019 del 03 dicembre 2019 - presidente e relatore Pilello) si esprime su un tema che negli ultimi tempi è stato molto dibattuto in dottrina e che riscontra nella giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 settembre 2019 e il Quotidiano del Fisco del 25 settembre 2019) interpretazioni divergenti. Si afferma, nell’ipotesi di risoluzione del contratto ( per inadempimento o per naturale scadenza), in alcuni casi la soggettività passiva dell’utilizzatore del bene concesso in leasing ( locatario) fino alla materiale riconsegna del bene locato, altre volte si evidenzia la soggettività passiva in capo al locatore dalla scadenza contrattuale e indipendentemente dalla materiale riconsegna del bene.

Un istituto di credito impugnava un avviso di accertamento Imu emesso dal comune e notificatole dalla società concessionaria dell’ente locale. La pretesa era da ricondurre all’acquisizione di un immobile sito nel comune e da concedere in leasing; operazione effettuata da una società finanziaria, poi acquisita dalla ricorrente, nell’interesse di altra società, conduttrice dell’immobile. Il focus della controversia consisteva nel fatto che nell’annualità in contestazione il cespite era ancora nella disponibilità e nel godimento esclusivo del locatario (il contratto era stato risolto per inadempimento del conduttore ma “rimasto in vita” ai soli fini Imu mancando la materiale riconsegna dell’immobile). Secondo la tesi della ricorrente il conduttore dell’immobile doveva continuare ad essere considerato soggetto passivo stante il perdurare del godimento dello stesso, acquisito in leasing in un regime di sostanziale ultrattività del rapporto contrattuale di locazione.

La differenza tra l’imposta e la tassa, secondo i giudici, risulta necessaria per tentare di dipanare la confusione ingeneratasi in materia di Imu (imposta). In relazione alle tasse, il beneficiario del servizio pubblico è il conduttore (o meglio l’occupante) dell’immobile, anche se privo di titolo di possesso. Non è così per l’imposta Imu. L’articolo 9 del Dlgs 23/2011 quando si appresta ad elencare i soggetti passivi vi ricomprende tutti i titolari di diritti reali su beni-patrimonio, tanto da includervi anche immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria. In questo ultimo caso la norma precisa che soggetto passivo Imu è il locatario «per tutta la durata del contratto». Espressione da intendersi, secondo i giudici, come «finché è in vita il contratto di leasing»; non pare corretto sostenere , chiosa la Ctp, che un contratto di leasing risolto per inadempienza del locatario possa essere considerato ancora in vita, anche se ai soli fini Imu, per la mancata consegna dell’immobile. Con la risoluzione del contratto di leasing, la proprietà ritorna in testa alla società di leasing che potrà attivare più strumenti giuridici sia per entrare in possesso del bene occupato senza titolo dall’ex locatario, sia per rivendicare i danni conseguenti alla mancata riconsegna dei bene, ivi compreso il pagamento dell’Imu.

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