Controlli e liti

Stop alla presunzione di evasione su più periodi d’imposta

di Alessandro Borgoglio

La percentuale di evasione fiscale accertata per un periodo d’imposta non può essere utilizzata per l’accertamento di una diversa annualità, poiché non esiste un principio di costanza dei flussi reddituali. È questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 30378/2019.

Dai fatti di causa emerge che nel 2008 i funzionari del Fisco avevano effettuato un accesso presso un ristorante e, nel corso delle attività ispettive, avevano scoperto l’agenda delle prenotazioni per il 2008: sulla base di tale documento extracontabile erano stati calcolati i pasti erogati in funzione delle prenotazioni, i quali, però, erano risultati nettamente inferiori a quelli fatturati dal ristoratore sino a quel momento. Da qui era stata calcolata la percentuale di evasione sulla base del rapporto tra pasti prenotati (accertabili) e pasti effettivamente fatturati nel 2008, e, poiché l’annualità oggetto di accertamento era invero il 2004, i verificatori avevano applicato la ridetta percentuale di evasione a quanto dichiarato, appunto, per il 2004.

Il contribuente, richiamandosi a giurisprudenza pregressa, aveva eccepito, innanzitutto, che l’autonomia fattuale e giuridica di ciascuna annualità esclude che l’accertamento operato per un periodo d’imposta possa estendersi in via presuntiva con riferimento al reddito imponibile di un altro periodo d’imposta, in virtù della supposizione della costanza dei flussi reddituali (cfr. Cassazione 27008/2007; conforme, Cassazione 6579/2008); inoltre, nello specifico caso di specie, il ristorante nel 2008 aveva tre sale e 150 posti disponibili, mentre nel 2004 aveva solo una sala con 40 posti, per cui non vi era alcuna omogeneità della situazione strutturale del contribuente in relazione ai diversi periodi d’imposta considerati.
In effetti, anche recentemente, i giudici di legittimità hanno stabilito che i fondamentali principi dell’inerenza dell’imposizione fiscale ad un determinato e specifico periodo di imposta e della effettività della capacità contributiva - posto dall’articolo 53 della Costituzione a baluardo della legittimità di qualsiasi prelievo fiscale - escludono supposizioni della costanza del reddito in anni diversi (anteriori e successivi) da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito (Cassazione 21443/2017).

Tornando al caso della sentenza qui commentata, la Cassazione ha stabilito che l’accertamento analitico-induttivo e induttivo puro, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, ma nel caso di specie il criterio impiegato dall’ufficio impositore non era corretto.

Il metodo utilizzato per ricostruire i ricavi relativi all’anno 2004 attraverso un mero riferimento alle presunte prenotazioni annotate nei primi quattro mesi dell’anno 2008, infatti, si pone in contrasto con il principio fondamentale dell’imposizione fiscale, costituito dall’inerenza e riferibilità dei dati a uno specifico periodo d’imposta, non essendo consentito che l’accertamento operato per un’annualità possa estendersi in via presuntiva al reddito imponibile di un’altra, in virtù della supposizione della costanza dei flussi reddituali; supposizione che non trova alcun fondamento nel potere dell’Ufficio di avvalersi, nell’accertamento del reddito o del maggior reddito, di dati e notizie comunque raccolti, dovendo questi riguardare un ben individuato periodo di imposta e non contiene nessuna forza logica presuntiva della supposta costanza.

Cassazione, ordinanza 30378/2019

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