Controlli e liti

Nessuna ipotesi di ne bis in idem sulla responsabilità delle società

di Laura Ambrosi

Con riferimento all’estensione ad alcuni reati tributari più gravi della responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal Dlgs 231/2001, la relazione dell’Ufficio del Massimario effettua alcune importanti osservazioni.

Innanzitutto, viene evidenziato che finora il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario (articolo 12-bis del Dlgs 74/2000) commesso a beneficio di una società di capitali, per consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni unite, viene eseguito nei confronti dell’ente solo ove possibile in via diretta, normalmente consistente nella disponibilità liquida alla data della commissione del reato. In caso di insufficienza delle somme, la misura viene eseguita, in genere, nei confronti del rappresentante legale dell’ente imputato nel procedimento penale anche sotto la forma per equivalente. Ciò in quanto era esclusa la possibilità di procedere per equivalente nei confronti della società. In futuro, trova applicazione l’articolo 19 del Dlgs 231/2001, che prevede la possibilità di procedere alla confisca (e quindi al sequestro) sia direttamente sia per equivalente del profitto o del prezzo dell’illecito nei confronti del patrimonio della società. Questa previsione, evidenzia la relazione, potrebbe comportare che in futuro la misura cautelare sia motivata su una differente base normativa.

L’Ufficio del Massimario affronta anche l’eventuale futura sussistenza di una (censurabile) doppia sanzione in capo alla società. La nuova responsabilità, infatti, comporta in capo all’ente coinvolto in un illecito tributario costituente reato una doppia sanzione: una di tipo tributario, l’altra contenuta nel Dlgs 231/2001. Secondo l’alto ufficio non dovrebbero porsi al riguardo problemi di ne bis in idem in quanto il sistema punitivo contenuto nel Dlgs 231/2001 coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura una sorta di tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

In ogni caso il ne bis in idem non sussisterebbe quando tra il procedimento penale e quello ammnistrativo sussiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta in modo che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio. In questa prospettiva, secondo il Massimario, potrebbe rendersi necessario conferire maggiore rilievo ai meccanismi di coordinamento tra l’attuale sistema sanzionatorio tributario e la disciplina della responsabilità ex Dlgs 231/2001 onde evitare un eccesso della risposta sanzionatoria, in contrapposizione con l’esigenza di promuovere un apparato di tutela che appaia, secondo i dettami della Corte Ue, legittimo e giusto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©