Controlli e liti

Reddito diverso per la cessione di usufrutto della cava

di Alessandro Borgoglio


La cessione del diritto di usufrutto di una cava marmifera comporta l’insorgenza di redditi diversi, atteso che si tratta di fattispecie differente dalla cessione del diritto di sfruttamento della cava, che invece determina reddito d’impresa. È questo il principio desumibile dall’ordinanza 31642/2019 della Cassazione.

Un contribuente, che godeva del diritto di usufrutto di una cava marmifera di proprietà del Comune di Carrara, aveva ceduto tale diritto a una Srl, che aveva così acquisito la possibilità di utilizzare in concessione detta cava marmifera, a fronte di un corrispettivo pagato in parte al momento del rogito e in altra parte negli anni a seguire.

Da qui la necessità di accertare se la somma versata a titolo di corrispettivo al momento del rogito possa essere considerata come un reddito diverso tassabile, perché rientrante nel perimetro di cui all’articolo 67 del Tuir, o sia invece un reddito di impresa (articolo 55 del Tuir), o sia qualificabile come plusvalenza in base all’articolo 9, comma 5, del Tuir, oppure non sia tassabile in alcun modo, essendo già stata versata l’imposta di registro.

Secondo tale articolo 9, comma 5, del Tuir, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per in conferimenti in società.

In base all’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, invece, sono redditi diversi quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.

In base all’articolo 55 del Tuir, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, dovendosi intendere come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del Codice civile; inoltre, sono considerati redditi di impresa quelli derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave , torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Alla luce di tale normativa, la Cassazione, con la sentenza qui commentata, ha stabilito che deve escludersi che la cessione del diritto di usufrutto della cava marmifera possa configurare un reddito di impresa, atteso che l’articolo 55 del Tuir, laddove fa riferimento ad altri redditi d’impresa («inoltre»), qualifica ex lege, come redditi di impresa, tutti i redditi comunque derivanti (non già dall’alienazione e/o dalla compressione del diritto reale di proprietà ma solo) dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne: sono, allora, redditi di impresa, tutti quelli ricavati dal proprietario della cava, in conseguenza dell’attività di sfruttamento, indipendentemente dal soggetto che materialmente esegua l’attività stessa, in tutte le ipotesi in cui non si trasferisce a terzi il diritto di proprietà della cava ovvero non si costituisce sulla stessa un diritto reale di godimento (si veda Cassazione 688/2011).

Nel caso esaminato, il contribuente non era proprietario della cava e non aveva trasferito a terzi il diritto di sfruttamento, ma il diritto di usufrutto, ricevendo in cambio una controprestazione. Deve distinguersi, quindi, la cessione del diritto di usufrutto sulla cava ex articolo 980 del Codice civile dalla cessione dello sfruttamento della stessa.

Pertanto, una volta escluso che la cessione del diritto di usufrutto possa costituire reddito di impresa, deve rilevarsi che in caso di cessione di usufrutto, in base all’articolo 980 del Codice civile, posta in essere dall’usufruttuario, debba applicarsi la tassazione dei redditi diversi ex articolo 67 del Tuir, anche tenendo conto dell’inserimento all’interno del perimetro della norma della «sublocazione».

Cassazione, ordinanza 31642/2019

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