Controlli e liti

Scambi di quote tra privati in cortocircuito

di Dario Deotto e Francesco Paolo Fabbri

Quando la condotta del contribuente vìola una disposizione antielusiva specifica si ricade nell’ambito dell’evasione e non, invece, dell’elusione.

Tra le normative antielusive peculiari rientra quella di cui all’articolo 177, comma 3 del Tuir in tema di scambio di partecipazioni, che rimanda alla clausola antielusiva del precedente articolo 175, comma 2. Quest’ultima norma, riguardante la disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento in altre società, ha come ambito di riferimento quello dei «soggetti esercenti attività d’impresa» e mira a impedire che, a fronte del conferimento di una partecipazione non Pex, se ne riceva una che possa beneficiare di simile regime, evitando così possibili manovre elusive. Con una razionalità ben precisa, dal momento che la disciplina recata dall’articolo 87 del Tuir si applica specificamente a coloro che esercitano attività d’impresa.

Diversamente, ci si può domandare l’opportunità del riferimento al requisito Pex con riferimento all’articolo 177, comma 3 del Tuir, in particolare qualora l’operazione di scambio riguardi persone fisiche private o comunque soggetti che non effettuano l’operazione nell’esercizio di attività d’impresa. Per questi ultimi è infatti indifferente la sostituzione di partecipazioni aventi o meno le condizioni di applicazione della Pex, essendo invariato, in entrambi i casi, il regime di imponibilità piena della plusvalenza con tassazione al 26 per cento.

Può ritenersi, con ogni probabilità, che si tratti di un mancato aggiornamento normativo in seguito all’estensione della disciplina anche ai soggetti non in regime d’impresa (articolo 12, comma 4, del Dlgs247/2005); da ciò, in una prospettiva de iure condendo, si può porre il tema di una possibile modifica della norma in questione.

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