Controlli e liti

Patteggiamento senza pene accessorie

di Antonio Iorio

Se viene patteggiato un reato tributario e la pena irrogata non supera i due anni di reclusione non si possono applicare le pene accessorie previste per i delitti tributari.

A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione sezione terza penale con la sentenza nr. 1439 depositata il 15 gennaio scorso

La pronuncia trae origine dalla condanna a dodici mesi di reclusione di un amministratore di una srl, su sua richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp, in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione per due periodi di imposta

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello lamentando l'omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del dlgs 74/2000 nonché l'omessa disposizione della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, come previsto dall'art. 12 bis del medesimo d.lgs. 74/2000.

Si ricorda che in base al citato articolo 12, la condanna per taluno dei delitti tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000 importa:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura limitatamente alla mancata previsione della confisca del profitto del reato.

I giudici infatti rilevano che sussistevano tutti i presupposti per la disposizione della confisca obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000, nella specie indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena.

Per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.

Relativamente invece ai rilievi relativi alla omessa applicazione delle pene accessorie la sentenza li ha ritenuti manifestamente infondati.

Secondo i giudici, infatti, la pena applicata in concreto per il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) è inferiore a due anni di reclusione e quindi a essa non poteva conseguire, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione di pene accessorie.

Tale disposizione prevede infatti che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, Nella specie essa deve trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000 che appunto disciplina le pene accessorie nei casi di condanna per reati tributari.

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