Controlli e liti

Spazio ridotto alle cause di non punibilità

di Laura Ambrosi

Non tutti gli elementi attivi di reddito non dichiarati concorrono alla determinazione della soglia di punibilità. Infatti non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Da notare che prima delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 le valutazioni che non davano luogo a fatti punibili differenti in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette, erano «singolarmente» considerate, ora invece sono «complessivamente» considerate. Ciò comporta una evidente riduzione della causa di non punibilità.

L’incremento della pena minima e massima della pena previsto dal Dl 124/2019, ora fissata nella reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi comporta la possibilità di applicare misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere in passato precluse. Si fa riferimento al divieto di espatrio, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, agli arresti domiciliari.

Per questo reato invece non potranno essere effettuate neanche per il futuro le intercettazioni delle conversazioni telefoniche. Infatti, in base all’articolo 266 del Codice di procedura penale le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite, tra l’altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Poiché per la dichiarazione infedele la nuova pena massima prevista è ora la reclusione fino a 4 anni e sei mesi non sarà possibile effettuare le intercettazioni.

Occorre ancora considerare che, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 157/2019 al Dl 124/2019 per il delitto di dichiarazione infedele:

non si può eseguire la cosiddetta confisca (e preventivamente il sequestro) per sproporzione o allargata;

non trova applicazione il sistema sanzionatorio della responsabilità amministrativa prevista per gli enti di cui al Dlgs 231/2001.

Sotto il profilo procedurale l’incremento della pena massima prevista per la dichiarazione infedele (redditi e Iva) farà venir meno, per i procedimenti penali riguardanti questi reati, la citazione diretta a giudizio da parte del Pm.

Sinora per questi illeciti penali – abbastanza diffusi – essendo prevista la pena massima non superiore a 4 anni, una volta terminate le indagini preliminari, la Procura ove non avesse ritenuto di richiedere l’archiviazione, provvedeva a citare a giudizio (e quindi all’udienza dibattimentale) l’imputato. In futuro invece anche per questi delitti il Pm dovrà richiedere il rinvio a giudizio al Gip, il quale, all’esito di un’udienza preliminare, deciderà se assecondare la richiesta del Pm ovvero disporre il non luogo a procedere.

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