Controlli e liti

Confisca per sproporzione anche dopo il patteggiamento

di Antonio Iorio

Anche ai reati tributari più gravi si applica il sequestro per sproporzione o allargato e, successivamente, in caso di condanna o patteggiamento della pena, la confisca. È questa una delle novità più importanti e delicate apportate dal decreto fiscale (Dl 124/2019) in materia di reati tributari.

Il nuovo articolo 12-ter del Dlgs 74/2000 dispone, infatti, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti fiscali (si veda la tabella in pagina), l’applicazione del particolare istituto previsto dall’articolo 240-bis del Codice penale. In sostanza, viene introdotta la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Viene cioè meno il nesso di pertinenzialità o di continenza che ordinariamente deve sussistere tra beni sequestrati e reato.

Per comprendere la severità di questa nuova previsione va ricordato che essa trova origine nel contrasto alla criminalità organizzata per aggredire la ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita in base a una presunzione legale. Sinora il sequestro preventivo sin dalle fasi delle indagini preliminari finalizzato alla futura confisca riguardava il prodotto o il profitto del reato (l’ammontare dell’evasione), nell’ottica di riprendersi dal reo ciò che avesse sottratto all’erario con la commissione del reato tributario. Ora in aggiunta vi sarà la possibilità di sequestrare e poi, in caso di condanna, confiscare, anche ciò che appare sproporzionato rispetto a quanto dichiarato e all’attività economica svolta.

Per espressa previsione normativa trova applicazione solo alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto a far tempo dal 25 dicembre 2020.

Nel caso quindi dei reati dichiarativi, le prime dichiarazioni interessate alla nuova misura saranno verosimilmente le dichiarazioni annuali Iva da presentare nei prossimi mesi.

Da evidenziare che, secondo l’ufficio del massimario della Corte di cassazione (relazione 3/2020) questa tipologia di sequestro e confisca potrà essere disposta anche con riferimento a beni acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni in parola. Ciò in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche per quelle (come nella specie) da ricomprendere nelle misure di sicurezza (in tal senso Cassazione, sezione II penale, sentenza 56374/2018).

Più in concreto per l’applicazione del nuovo istituto, si trasferisce sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della liceità della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (per tutte Sezioni unite, sentenze 17 dicembre 2003 e 36499/2018).

È evidente che con i reati tributari occorrerà comprendere in che modo gli investigatori prima, e il pm dopo, riescano a distinguere la posizione della società, che normalmente commette la violazione fiscale, rispetto a quella della persona fisica (rappresentante legale) che invece commette il reato. Si tratterà cioè di comprendere le modalità di verifica della eventuale sproporzione tra disponibilità e redditi conseguiti, se cioè debbano essere riferite a entrambi (società e persona fisica) o solo a uno di essi.

Per approfondire

Omesso versamento Iva: istruzioni su rischi e rimedi
di Laura Ambrosi - tratto da Norme e tributi mese

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