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Corte Ue: la vendita di beni in pegno è «sganciata» dal credito e non ha l’esenzione Iva

Mentre la concessione di prestiti garantiti da beni mobili è esente Iva, la commissione di vendita è soggetta ad Iva perché si tratta di prestazioni indipendenti e non accessorie al contratto di prestito su pegno

di Giorgio Emanuele Degani

Per la Corte di giustizia dell’Unione europea le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali di crediti su pegni. Ciò in quanto vi è un differente trattamento fiscale ai fini Iva tra le due operazioni che, tra di loro, sono indipendenti. Questo è il principio reso nella causa C-89/23 del 18 aprile 2024.

Il caso

Una società portoghese esercita un’attività di mutuante su pegno, consistente nella concessione...