Controlli e liti

Dati estratti dai sistemi informatici con libera valutazione del giudice

Fede privilegiata alle informazioni confluite nel verbale redatto dai pubblici ufficiali con l’attestazione che sono state estratte da quel database

di Pietro Verna

I dati che i pubblici ufficiali, in sede controllo, estraggono e rielaborano da un sistema informatico sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice tranne che non siano confluiti in verbale sottoscritto dagli operatori. In questi termini l’ordinanza 7475/2024 della Cassazione ha confermato la sentenza 265/2016 della Ctr Lazio, che aveva ritenuto:

  • legittimo l’ avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate aveva contestato a una Srl il mancato versamento di ritenute alla fonte in ragione della indebita corresponsione dell’indennità di trasferta ai propri dipendenti;
  • validi i verbali degli ispettori dell’Inps e dei militari della Guardia di Finanza, che, alla luce dei dati estratti dalle rilevazioni elettroniche degli ingressi dei dipendenti, avevano appurato che la società aveva concesso l’indennità di trasferta e operato pertanto in contrasto con il principio secondo cui il diritto all’indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla.

Nel ricorso per cassazione la società aveva denunciato la violazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) che disciplinano...