Adempimenti

Documento commerciale da emettere anche per il corrispettivo non riscosso

di Michele Brusaterra


Il documento commerciale va emesso anche se il corrispettivo non è pagato.

Facendo presente che dal primo gennaio di quest’anno è scattato l’obbligo generalizzato, e salvo esplicite esclusioni, di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche per i soggetti con volume d’affari non superiore a euro 400mila, l’agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello 486/2019, si è pronunciata in merito alle modalità di adempimento dei nuovi obblighi, perlomeno per i soggetti appena menzionati, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per specifiche tipologie di servizi acquistati tramite agenzia viaggi e resi nel settore alberghiero e della ristorazione.

In particolare, l’amministrazione finanziaria ha affermato che tali obblighi devono essere assolti in modo diverso a seconda che il servizio venga acquistato dall’agenzia viaggi in nome e per conto del cliente, ovvero in nome proprio e venga successivamente rivenduto al privato dall’agenzia viaggi medesima.

Nel caso in cui i servizi vengano acquistati dall’agenzia di viaggi in nome e per conto del cliente e il corrispettivo venga pagato da quest’ultimo al termine del soggiorno, l’operazione si considera effettuata nei confronti del privato. Ne consegue che l’agenzia viaggi, ai sensi dell’articolo 22 del Dpr 633/1972, è tenuta a certificare l’operazione mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente rilascio del documento commerciale, salvo il caso in cui il cliente richieda l’emissione della fattura.

Con il medesimo documento possono essere certificati sia i servizi alberghieri e di ristorazione acquistati dal cliente tramite l’agenzia viaggi, sia gli eventuali servizi aggiuntivi acquistati direttamente dal cliente.

Nella diversa ipotesi in cui l’agenzia di viaggi acquisti in nome proprio la disponibilità di una o più camere per un determinato periodo e, all’atto della prenotazione, comunichi il nominativo del cliente cui è destinata la camera, l’operazione si intende effettuata nei confronti dell’agenzia medesima, in qualità di soggetto passivo d’imposta ai fini Iva.

In tale caso, il corrispettivo delle prestazioni alberghiere e di ristorazione è pagato dall’agenzia viaggi, mentre il privato effettua il pagamento per i soli servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. Pertanto, in tale ultima fattispecie, per quanto concerne i servizi acquistati dall’agenzia viaggi essi devono essere documentati mediante fattura ai sensi dell’articolo 22, terzo comma, sempre del Dpr 633/1972, mentre per quanto riguarda i servizi aggiuntivi essi devono essere certificati separatamente, in quanto resi nei confronti del cliente privato.

L’agenzia delle Entrate riconosce che, nel caso in cui l’albergo intenda rendicontare i servizi resi all’agenzia viaggi ai fini del pagamento, essa può emettere una fattura pro-forma ovvero un documento commerciale con la dicitura «corrispettivo non riscosso».


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