Adempimenti

Corrispettivi telematici, documento commerciale dei forfettari ancora senza codice

di Raffaele Rizzardi

La novità dal 1° gennaio di quest’anno per l’obbligo dei corrispettivi telematici si riferisce alle operazioni al dettaglio dei soggetti di imposta con volume d’affari sino a 400.000 euro. Ma forse non si è posto in adeguata evidenza la natura di chi forma il maggior numero di questi contribuenti. Si tratta dei forfettari, che non sono mai stati esonerati dalla certificazione dei loro corrispettivi, ma che in gran parte riuscivano ad adempiere utilizzando la ricevuta fiscale.

Pensiamo ai parrucchieri senza dipendenti, agli artigiani che non arrivano a una consegna al giorno ed ai piccoli negozi di oggettistica.

Si sono resi conto che dal 1° luglio prossimo dovranno dotarsi del registratore telematico oppure saranno obbligati a ricorrere alla procedura online per trasmettere i dati della singola operazione, procedura messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ma che difficilmente può rientrare nelle loro logiche operative?

E che la procedura di emergenza, con cui si potranno trasmettere i totali giornalieri sarà disponibile solo per sei mesi?

La scarsa rilevanza sin qui data ai forfettari come soggetti obbligati al registratore telematico risulta evidente anche dal contenuto del «documento commerciale». Il tracciato è stato oggetto di modifica alla vigilia di Natale per l’inserimento di tre elementi:

lo «sconto a pagare», cioè lo sconto o arrotondamento rispetto all’incasso, che non modifica la base imponibile dell’Iva;

il codice lotteria (il tracciato prevede in alternativa anche il codice fiscale, ma per motivi di privacy non potrà essere utilizzato);

la natura «VI» per la ventilazione Iva.

Pensavamo che questa modalità di calcolare l’Iva nel documento fiscale fosse ormai caduta in desuetudine (il regolamento risale al 1973, quando non c’erano i computer e i codici a barre), ma ne aveva parlato anche la risposta ad interpello n. 420 del 23 ottobre 2019. In mancanza di una codifica per la ventilazione, introdotta due mesi dopo, il documento dell’Agenzia suggeriva di indicare la natura Iva «AL – Altro non Iva».

Come tutte le diciture “altro” logica vuole che si tratti di casi marginali, come pensiamo sia ora la ventilazione.

Vediamo ora cosa deve indicare il documento commerciale di un forfettario: l’Iva non rileva in quanto non è dovuta, e conseguentemente non è detraibile.

Sino a quando non verrà attribuita una specifica natura Iva (che forse potrebbe essere FO – forfettari) i numerosi soggetti che rientrano in questa categoria dovranno impostare il documento commerciale con il codice AL.

Sino alla fine di febbraio è sospeso il termine di dodici giorni per la trasmissione dei corrispettivi da parte dei nuovi obbligati, e pertanto – senza aspettare l’ultimo momento – il mese di gennaio ben può essere dedicato ad una particolare attenzione per i forfettari, iniziando dall’attribuzione di uno specifico codice per la loro natura di non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

A proposito di forfettari, la legge di bilancio 2020 non poteva obbligarli all’emissione della fattura elettronica, in quanto non lo consente l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. Per incentivarli a scegliere spontaneamente questo adempimento la norma offre la riduzione di un anno del termine per l’accertamento relativo alle imposte sui redditi.

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