Adempimenti

L’Agenzia sblocca i rimborsi sui dividendi alle società non residenti

di Davide Settembre

Il centro operativo di Pescara, struttura nazionale dell’agenzia delle Entrate, negli ultimi tempi, con un’inversione di tendenza, sta riconoscendo alle società non residenti i rimborsi chiesti, in molti casi diversi anni prima, in ragione del trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi percepiti (cosiddetti casi Fokus Bank). E ciò, talvolta, anche senza la necessità di dovere instaurare contenziosi. Lungaggini di queste procedure di rimborso in alcuni casi acuite dall’insufficienza della documentazione allegata dagli stessi contribuenti e alla conseguente richiesta di documentazione integrativa.

Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. La Corte di giustizia, con la sentenza del 19 novembre 2009, relativa alla causa C-540/07, aveva riconosciuto che il regime fiscale italiano dei dividendi incassati dai soggetti non residenti, più oneroso rispetto a quello dei soggetti residenti, ledesse il principio di libera circolazione dei capitali (ora articolo 63 del Trattato Ce).

Infatti, in base al regime prima in vigore, i dividendi incassati da soggetti residenti concorrevano a formare l’imponibile nella misura del 5%, e quindi scontavano un’Ires dell’1,65% (5x33%) e poi dell’1,375% (5x7,5%) tenendo conto della variazione nel tempo delle aliquote. Invece, le società non residenti scontavano una ritenuta del 27% sull’importo integrale del dividendo (in genere ridotta in base alle convenzioni). Il regime di imposizione dei dividendi incassati dai non residenti e dai residenti si allineò poi a fare data dal 1° gennaio 2008, in quanto fu introdotta una ritenuta dell’1,375% per i dividendi incassati dalle società residenti in Unione europea e nel See, a determinate condizioni.

Al fine di dare applicazione alla citata sentenza, le Entrate con la circolare 32/E del 2011 chiarirono quali sono le condizioni per potere ottenere il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e il livello impositivo delle società residenti (1,65% o 1,375%). In particolare, le partecipazioni transfrontaliere non devono essere “qualificate” ai sensi della Direttiva madre figlia (dividendi esenti) e deve trattarsi di dividendi soggetti al regime in vigore dal 1°gennaio 2004 (regime pex).

Inoltre, gli istanti devono dimostrare mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità fiscale del Paese di residenza di essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società (intesa come generale assoggettabilità ad imposizione) e che la ritenuta non sia stata già recuperata nel proprio stato di residenza.

Date le lungaggini delle istruttorie, spesso i contribuenti, dopo avere presentato l’istanza, hanno dovuto instaurare contenziosi per vedersi riconoscere il rimborso. In tal senso occorre evidenziare che l’orientamento della giurisprudenza di merito, inizialmente altalenante, negli ultimi anni risulta essere più favorevole al contribuente. Tra l’altro, merita di essere segnalato che la Ctr Abruzzo ha statuito il principio in base al quale il trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi è illegittimo anche quando il percettore è un fondo pensione residente in un Paese extra Ue (sentenze 2017 numero 659, 661 e 662). Si registrano infine anche le prime pronunce da parte della Corte di cassazione, che ha finora riconosciuto la discriminatorietà della normativa precedentemente in vigore (sentenze 18926/2018 e 28573/2017).

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