Adempimenti

Lavoratori all’estero, retribuzioni convenzionali 2020 con aumento contenuto

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto interministeriale 11 dicembre 2019 con cui sono state fissate le retribuzioni convenzionali per il 2020 dei lavoratori all’estero. Tali imponibili forfettari crescono in misura generalizzata dello 0,8% e confermano il trend di rallentamento degli incrementi annuali, in flessione rispetto al 2019 (+1,2% sul 2018) e al 2018 (+1,7% sul 2017); non si registrano, inoltre, novità sulla struttura delle tabelle allegate al decreto, in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Il regime delle retribuzioni convenzionali per il lavoro all’estero è stato introdotto dalla legge 398/1987 volta a garantire una copertura previdenziale nei confronti di dipendenti inviati a lavorare in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non coprono, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano). Si ricorda che i lavoratori interessati sono anche i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro.

Dal 2001 tali valori convenzionali hanno valenza anche in ambito fiscale dovendo, in base all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir, essere utilizzati per determinare il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto. Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti e giornalisti) la stessa è collegata ad una determinata fascia retributiva.

Al fine di individuare la retribuzione convenzionale su cui applicare i contributi e le imposte occorre considerare quanto segue:

per gli operai e gli impiegati (a eccezione di dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore forfettario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto;

per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”, per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde un reddito di riferimento. In tal caso, prima di individuare l’imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello stipendiale.

Decreto interministeriale Lavoro-Economia 11 dicembre 2019

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