Adempimenti

Sanzionato per prassi chi sbaglia canale d’invio

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Quali sanzioni sono applicabili in caso di invio del modello F24 tramite una procedura non corretta? Innanzitutto, va ricordato che nel sistema sanzionatorio attuale non esiste una specifica sanzione. Tale assunto è stato ribadito anche nella risoluzione 7-00051 presentata nella commissione Finanze della Camera il 16 settembre 2006, nell’ambito della quale si afferma tra l’altro che «non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all’errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L’unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all’omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi».

Ciò nonostante, la prassi degli uffici è notificare atti di contestazione nei quali si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997. Norma che prevede che tale sanzione si applichi alla «omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri».

La sanzione si applica a ciascuna violazione e sarebbe “moltiplicabile” per il numero di infrazioni commesse. In sede di contestazione, tuttavia, l’Agenzia applica l’istituto del cumulo giuridico. Perciò, con l’atto di contestazione l’ufficio è solito irrogare una sanzione unica quantificata (articolo 12, commi 1 e 2, del Dlgs 472/97). È chiaro che in tal modo si attenua il rischio di subire un esborso pesante, che si riduce ulteriormente in caso di definizione agevolata dell’atto con il pagamento di un importo pari a 1/3 dell’irrogato (articolo 16 del Dlgs 472/97).

C’è però da chiedersi se la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del Dl 124/2019 sia applicabile alla fattispecie di invio del modello F24 tramite una procedura non corretta. Il problema non riguarda solo l’entità della sanzione (5% dell’importo fino a 5mila euro e 250 euro per importi superiori), ma anche il fatto che la norma espressamente non ammette l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

Sul punto si ritiene tuttavia di dare una risposta negativa:

1. in primis il Dl 124/2019, testualmente, richiama le fattispecie in cui, a seguito del controllo preventivo disposto dall’articolo 37, comma 49-ter, del Dl 223/2006 (e provvedimento dell’Agenzia del 28 agosto 2018, n. 195385) la compensazione viene bloccata. Il che lascia intendere che, in assenza di blocco, la nuova sanzione non sia applicabile;

2. in secondo luogo, la relazione illustrativa al decreto prevede espressamente che la disciplina sanzionatoria dettata dai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del Dl 124/2109 si applichi «nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili». Affermazione che di fatto le situazioni nelle quali l’unica violazione è quella legata all’utilizzo di una procedura non corretta, mentre il credito indicato nella delega è perfettamente utilizzabile.

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