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Se l’immobile è locato il bonus ristrutturazioni non si trasferisce agli eredi

A seguito di un intervento di ristrutturazione (cambio d’uso con opere) è stato realizzato un appartamento per civile abitazione di proprietà della signora Alfa, che è già proprietaria di altre abitazioni tra le quali la sua prima casa. Per questi lavori, si è fruito delle agevolazioni fiscali, bonus ristrutturazione e bonus mobili. Il nuovo appartamento è stato locato. Nel caso di decesso della signora Alfa, intestataria dei bonus, cosa accade all’erede per quanto concerne i bonus? L’appartamento può rimanere locato? M. S. – Pisa

di Marco Zandonà

La domanda

A seguito di un intervento di ristrutturazione (cambio d’uso con opere) è stato realizzato un appartamento per civile abitazione di proprietà della signora Alfa, che è già proprietaria di altre abitazioni tra le quali la sua prima casa. Per questi lavori, si è fruito delle agevolazioni fiscali, bonus ristrutturazione e bonus mobili. Il nuovo appartamento è stato locato. Nel caso di decesso della signora Alfa, intestataria dei bonus, cosa accade all’erede per quanto concerne i bonus?
L’appartamento può rimanere locato?
M. S. – Pisa

Se il bene è locato, il diritto alla detrazione per le quote residue non detratte dal defunto non si trasmette agli eredi. In caso di trasferimento della proprietà del fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di recupero che fruiscono della detrazione del 50%, le regole cambiano a seconda se si tratta di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), ovvero a titolo gratuito (successione o donazione). L'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (circolare agenzia delle Entrate 7/E del 2018). In caso di acquisizione dell'immobile per successione, invece, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, cioè in capo agli eredi che conservano la disponibilità materiale dell'immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale. Se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a colui che abita nell'immobile (gli altri non ne hanno la disponibilità). Viceversa, se l'immobile è a disposizione di tutti, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi. La disponibilità del bene deve ricorrere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l'erede fruisce delle rate residue di detrazione. Se l'immobile ereditato non è a disposizione degli eredi in quanto locato, il diritto alla detrazione non si trasmette. Allo stesso modo, se l'immobile viene concesso in locazione o comodato dopo la successione, l'erede perde il diritto ala detrazione per le rate residue, fermo restando che, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate non ancora scadute (circolare 7/E del 2018 e 13/E del 2019). Il bonus mobili, invece, non si trasmette mai all'erede anche se lo stesso conserva la materiale detenzione del bene, cioè lo stesso non è locato (articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al bonus mobili su www.agenziaentrate.it e la circolare 7/E del 2018).

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