Adempimenti

Ritenute appalti, controlli da definire se manca la certificazione

di Giorgio Gavelli

In tutti i casi in cui non potrà essere prodotto il certificato, gli adempimenti relativi al controllo sulle ritenute si presentano talmente incisivi che sembra arduo che, in poco più di un mese, le imprese possano correttamente adeguare le procedure informatiche necessarie.

Infatti:

•l’impresa esecutrice deve «sulla base di parametri oggettivi» (risoluzione 108/E/2019) procedere a versare distintamente (e senza operare alcuna compensazione) i contributi e le ritenute dei lavoratori direttamente impiegati nelle commesse, queste ultime con distinte deleghe per ciascun committente (non per singolo lavoratore), identificato con il codice fiscale ed il codice identificativo “09”;

•la stessa impresa esecutrice deve produrre tutti i dati previsti dal comma 2 della disposizione, sempre distinti per committente e per appalto, da trasmettere a quest’ultimo entro il quinto giorno lavorativo alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute;

•il committente deve essere in grado di verificare che i documenti di cui sopra siano stati correttamente inviati e attestino la regolarità dei versamenti effettuati, nonché di bloccare i pagamenti alle imprese esecutrici qualora vi siano omissioni o altre irregolarità.

Molte sono le criticità di questa procedura.

Per l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria si presenta:

•un problema di diffusione di dati “sensibili” (sia a livello personale che commerciale) riguardanti i propri dipendenti;

•un problema di individuazione dei “lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio” (tenendo conto che vi potrebbero essere lavoratori impiegati promiscuamente in più commesse, delle quali solo alcune rientranti in questa disposizione) e di ripartizione sia della relativa retribuzione che del carico fiscale corrispondente. Il che non è semplice: ad esempio, un tecnico che segue le varie commesse dalla sede dell’impresa e solo occasionalmente vi si reca per esigenze di cantiere va considerato in quest’ambito? E con quale criterio?

L’impresa committente, invece, deve interrogarsi sull’intensità dei controlli da effettuare sulla documentazione ricevuta dalle imprese esecutrici. Premesso che pare impossibile un controllo sostanziale sulla ripartizione effettuata da queste ultime, può essere sufficiente “quadrare” i versamenti emergenti dai modelli F24 con i totali dei riepiloghi nominativi forniti?

Come potrebbe, del resto, il committente conoscere con certezza il numero e le generalità dei dipendenti dell’impresa esecutrice “direttamente impiegati” nell’opera o nel servizio nel mese di riferimento? O riscontrare le ore che l’impresa esecutrice ha calcolato?

È ovvio, comunque, che il committente vorrà assolutamente evitare di essere “trascinato” in queste verifiche, sommando il rischio di incorrere nelle sanzioni di cui alla nuova previsione con le pesanti responsabilità già previste dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

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