Adempimenti

Modello Iva 2020, niente visto di conformità per i contribuenti affidabili

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Dichiarazione Iva senza visto di conformità per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 8 nell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (Isa); possibilità di evitare la presentazione della comunicazione delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2019 presentando il modello Iva entro il 29 febbraio e compilando il quadro VP. Sono queste alcune delle novità del modello di dichiarazione Iva 2020 approvato in via definitiva e reso disponibile nella giornata di ieri dall’agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 2019, il legislatore ha introdotto gli ISA che hanno sostituito gli studi di settore ed i parametri. Tali indici sono uno strumento premiale; infatti, a seconda del grado di affidabilità fiscale che il contribuente raggiunge, su una scala di valori da 1 a 10, è possibile ottenere benefici fiscali.

In particolare, a fronte di un punteggio ottenuto almeno pari a 8, il contribuente ha diritto, tra gli altri, all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui o, in alternativa, all’esonero dall’apposizione del medesimo visto ovvero della prestazione della garanzia per i rimborsi Iva fino ad un importo simile.

A tal fine, nel riquadro “firma della dichiarazione”, è stata prevista una apposita casella, denominata “esonero dall’apposizione del visto di conformità”; la casella va quindi barrata da coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore ad 8 con riferimento al periodo di imposta 2018 (modello Redditi 2019).

Particolare attenzione deve porre alla circostanza che il punteggio di 8 sia vero e non possa essere oggetto di rettifica da parte dell’Agenzia, il che comporterebbe l’illegittimità delle compensazioni.

Si ricorda che la compensazione è possibile solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Altra novità è poi l’introduzione del quadro VP, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010 che consente di comunicare, con la dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019.

In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata necessariamente entro il 29 febbraio. Il quadro VP è sostanzialmente identico a quello della comunicazione periodica delle liquidazioni, per cui le regole di compilazione sono le medesime.

Nuovo anche il quadro VQ previsto per i contribuenti interessati a rideterminare il credito 2018 per effetto di versamenti non spontanei, quindi richiesti dall’agenzia a mezzo di avvisi bonari dopo la presentazione della dichiarazione. Il credito stesso va poi indicato anche nel rigo VW31 e nel rigo VL12.

Nel medesimo quadro VW, sezione 2, sono stati poi previsti nel rigo VW30 i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito del ricevimento delle comunicazione di irregolarità.

I quadri VE e VF sono stati aggiornati per poter riepilogare le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 6% (cessioni di legno da ardere e prodotti similari nonché il legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale).

Nel quadro VF, viene scomposto il rigo VF16 in due campi: campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Il modello Iva 2020

Le istruzioni al modello Iva 2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©