Adempimenti

Rimborsi in titoli di credito per chi non comunica le coordinate bancarie

di Lorenzo Pegorin

È stato pubblicato solo ieri in «Gazzetta ufficiale» il decreto del Mef del 22 novembre sulla disciplina dei termini e delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette alle persone fisiche.

Il decreto in questione, applicabile dal 1° gennaio 2020, si riferisce genericamente a tutti i rimborsi di imposte di competenza dell'agenzia delle Entrate risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di apposite liste formate dall’amministrazione finanziaria distinte per ciascun periodo e tipologia d’imposta.
La norma prevede che il rimborso debba avvenire a cura della stessa agenzia delle Entrate (tramite della Banca d’Italia) prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario del pagamento.

In questo senso si ricorda che le coordinate del conto vanno comunicate dallo stesso contribuente mediante la procedura pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate, («Servizi online > Servizi telematici > Rimborsi web»), utilizzando le proprie credenziali di accesso (pin e password di Fisconline).

In alternativa è ancora possibile compilare il modello cartaceo, che può essere presentato a un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate competente per territorio (esibendo un documento d’identità in corso di validità), comunicando tramite esso i dati relativi a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.

Va segnalato tuttavia che, ad oggi, il modulo presente nel sito dell’agenzia delle Entrate prevede ancora la possibilità di indicare la ricezione degli eventuali rimborsi con modalità «vaglia postale o cambiario emesso dalla Banca d’Italia», cosa che, invece, il decreto sembrerebbe non prevedere più come possibilità alternativa al bonifico per l’accreditamento delle somme derivanti dai rimborsi.

Del resto l’articolo 5, del decreto in commento, prevede proprio la necessità che vengano emanati uno o più provvedimenti attuativi dell’agenzia delle Entrate per approvare le ulteriori disposizioni di attuazione dello stesso decreto.

La novità assoluta, introdotta dal Dm del 22 novembre scorso, pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale», consiste, infatti, nella necessità che l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in ipotesi di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, avvenga tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane.

In ogni caso, tuttavia, in ipotesi di pagamento non andato a buon fine l’agenzia delle Entrate ne deve dare comunicazione al beneficiario indicando altresì le relative cause.

Infine va ricordato che coloro i quali avevano in passato già comunicato le proprie coordinate del conto corrente bancario o postale, prima dell’entrata in vigore del presente decreto non hanno alcun obbligo, se esse non sono variate, di procedere con ulteriori comunicazioni all’agenzia delle Entrate.

Dm Economia 22 novembre 2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©