Adempimenti

Conservazione sostitutiva dei libri contabili con bollo online in unica soluzione

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione dei commercialisti spiegano l’addio alla stampa dei registri e le modalità di pagamento dell’imposta di bollo. In un documento è illustrata la novità introdotta dal cosiddetto «decreto crescita» (Dl 34/2019), in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, che ha esteso a tutti la deroga dell’obbligo di stampa degli stessi, originariamente introdotta solo per alcuni registri Iva.

In base a questa deroga, la tenuta dei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare anche se non trascritta su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La deroga, che precedentemente era riferita solo ai registri Iva delle fatture emesse e ricevute, è stata da ultimo estesa prima ai registri Iva dei corrispettivi e poi a qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Nel paragrafo 4 del documento sono illustrati gli obblighi per pagare l’imposta di bollo con riferimento alle scritture contabili, libro giornale, libro degli inventari, libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

Per il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva;

2) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria);

3) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche).

Nell’ipotesi 1, la conservazione sostitutiva dei libri contabili impone che l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, con il modello F24 online.

Nell’ipotesi 2, la scelta di continuare a stampare con periodicità annuale i libri contabili determina la necessità di assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine, con l’apposizione del contrassegno, o con pagamento tramite modello F23.

Nell’ipotesi 3, è preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione con il modello F24 online. L’assenza della stampa dei libri, infatti, renderebbe impossibile il calcolo dell’imposta in funzione del numero di pagine.

Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato «pdf»), si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in «pdf»), usando per il pagamento il modello F23. Resta invece preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione del contrassegno.

Cndcec-Fnc, documento su nuove deroghe obblighi di stampa dei registri

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