Adempimenti

La compensazione aspetta la dichiarazione

di Michele Brusaterra


A partire dai crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per i crediti relativi al periodo d’imposta precedente a quello appena indicato, l’utilizzo può avvenire fino alla presentazione relativa al periodo d’imposta 2019, anche in mancanza della dichiarazione relativa al periodo precedente.

Con il Dl 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio, sono state modificate le norme volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.
La citata norma prevede, infatti, che con riferimento ai crediti per Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive di ammontare superiore a 5mila euro annui, essi potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale il credito stesso emerge. In particolare, per l’utilizzo in compensazione sarà necessario aspettare il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione che fa emergere il credito in questione, dichiarazione che deve recare anche l’apposizione del visto di conformità.

Tale novità trova applicazione a decorrere dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Rimangono invariate, invece, le regole relative alla compensazione orizzontale dei crediti di ammontare inferiore a 5mila euro annui.

In merito alle compensazioni che superano i 5mila euro, come ribadito anche dalla risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 emanata dall’agenzia delle Entrate, al fine di verificare il superamento di tale limite annuo, è necessario considerare, come peraltro già specificato dalla stessa Agenzia attraverso le circolari 1/E e 29/E, entrambe del 2010, solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Vengono escluse, quindi, dal plafond di euro 5mila, le compensazioni verticali, tributo da tributo, come per esempio la compensazione dell’acconto Ires con il saldo Ires risultante a credito dalla dichiarazione.

Un ulteriore chiarimento fornito sempre dalla risoluzione 110/E richiamata, riguarda la possibilità di continuare a compensare i crediti sorti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, maturati nel 2018, anche senza la preventiva presentazione della dichiarazione per il relativo periodo d’imposta e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ossia per il 2019 sempre nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

In altre parole, qualora, per esempio nel 2018 un soggetto Ires avesse maturato un credito per la medesima imposta per euro 200mila, egli potrà continuare a compensare tale credito fino alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa al 2019, all’interno della quale l’eventuale credito residuo verrà «rigenerato», come espressamente indicato dalla risoluzione, anche se non avesse ancora presentato la dichiarazione per il 2018.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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