Imposte

Leasing e noleggio di imbarcazioni, riduzioni Iva per chi naviga fuori dall’Unione europea

di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

L’effettivo utilizzo dell’imbarcazione fuori dal territorio unionale e la prova di tale utilizzo costituiscono, ora normativamente, gli elementi essenziali per l’applicazione dell’Iva e per il riconoscimento di riduzioni nell’applicazione dell’imposta nel settore del diporto.

Dopo i presupposti di applicazione della non imponibilità Iva ai sensi articolo 8-bis/633, individuati in via interpretativa dalle risoluzioni 2/17 e 6/18 che hanno definito quando la navigazione possa intendersi effettuata in alto mare e quali i mezzi di prova idonei a dimostrarla, è la territorialità delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto a subordinare la riduzione della base imponibile (prevista dall’articolo 7-quater) alla dimostrazione che l’effettivo utilizzo non territorialmente rilevante sia dimostrato con mezzi idonei.

Giova ricordare che a norma dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72 le prestazioni in questione si intendono effettuate in Italia:

quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato se le prestazioni sono rese all’interno del territorio dell’Unione europea;

quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’Unione se le prestazioni sono rese nel territorio dello Stato.

La circolare 49/02 dell’agenzia delle Entrate aveva fornito le indicazioni necessarie per l’applicazione del principio di territorialità a dette prestazioni e, tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti dei mezzi di trasporto oggetto delle prestazioni, aveva fissato alcune percentuali presuntive di tassazione dei corrispettivi dei servizi basate sulla lunghezza e del sistema di propulsione (vela o motore) del mezzo di trasporto.

Le istruzioni (risalenti appunto al 2002) erano state fornite con riguardo al leasing nautico anteriormente all’introduzione nel nostro ordinamento dell’articolo 7-quater, ma l’applicabilità delle percentuali forfettarie era stata confermata dopo il Vat package del 2010 non solo per le prestazioni di leasing nautico ma anche per gli altri servizi di locazione, noleggio e simili, anche a breve termine, di mezzi di trasporto, in particolare quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (circolare 43/E/11).

Con parere motivato del 25 luglio 2019 la Commissione aveva eccepito che l’attuale normativa europea in materia di Iva consente (articolo 59-bis della direttiva) di applicare riduzioni della base imponibile delle prestazioni in questione quando l’uso e la fruizione effettivi del mezzo nautico hanno luogo fuori della Ue e tale situazione sia dimostrata, mentre non consente di applicare una riduzione forfettaria generale senza una prova del luogo in cui il servizio è effettivamente utilizzato.

Il comma 725 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, facendo seguito ai rilievi della Commissione, ha specificato che per prevenire casi di non imposizione o di distorsione della concorrenza ai fini Iva il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea quando attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio all’esterno dell’Unione europea.

La norma dispone che le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea siano individuate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la cui applicazione per espressa previsione normativa è rinviata al 1° aprile 2020.

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