Imposte

Nelle triangolazioni classiche non varia il debitore dell’Iva

di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

La norma sulle vendite a catena non cambia le regole sul debitore d’imposta. Così è anche per le triangolari comunitarie “canoniche” con tre soggetti identificati ai fini Iva in tre Stati membri diversi. Come per le triangolazioni nazionali, infatti, si potrebbe dubitare che il nuovo articolo 36-bis della direttiva influenzi il trattamento di tali operazioni, ma anche qui la risposta è negativa. E si trova proprio nelle disposizioni della direttiva 2006/112 che regolano queste fattispecie.

Applicando l’articolo 36-bis a una triangolazione Fr-It-Es, una volta individuato l’operatore intermedio che esegue il trasporto o la spedizione dallo Stato di partenza (Francia) a quello di arrivo (Spagna) e che, nell’esemplificazione, potrebbe essere solo It in quanto cedente diverso dal primo cedente, ci si domanda se, in applicazione del paragrafo 1 della norma (e assumendo che Itnon abbia un partita Iva in Francia, potenzialmente utilizzabile per derogare a tale disposizione in base al successivo paragrafo 2), dovendo il trasporto e la cessione intracomunitaria essere imputati all’operazione da Fr a It, non sorga l’obbligo per il soggetto nazionale di “aprire” una posizione Iva in Spagna. E ciò, per ivi realizzare lo speculare acquisto intracomunitario e dare poi corso alla successiva cessione interna verso Es.

Questo potrebbe accadere solo se si accetta che l’articolo 36-bis abbia una portata più ampia di quella che ha in realtà. Cioè solo trascurando il fatto che l’articolo 36-bis è una norma sul luogo del trasporto intracomunitario, inidonea, come tale, a disinnescare le altre disposizioni che regolano il funzionamento dell’imposta. In altri termini, se non è in discussione che It effettui un acquisto intracomunitario in Spagna, occorre però considerare che la norma di semplificazione sulle operazioni triangolari ossia l’articolo 141 della direttiva 2006/112 (e, in ambito interno, gli articoli 38, comma 7, 40, comma 2, secondo periodo, 44, comma 2, lett. a) e 46, comma 2, ultimo periodo) serve proprio a sterilizzare l’obbligo per il promotore (It, nella fattispecie) di acquisire un numero identificativo Iva nello Stato d’arrivo dei beni.

Tale esonero dall’obbligo d’identificarsi nel paese d’arrivo dei beni, opera se sono rigorosamente rispettate le condizioni di legge e, in particolare, se l’acquisto intracomunitario (nel paese d’arrivo) avviene, come prevede l’articolo 141 della direttiva, in vista della successiva cessione ad altro operatore ivi stabilito che sia designato quale debitore dell’imposta.

Se così è, Fr effettua sì una cessione intracomunitaria verso It (conformemente all’articolo 36-bis) e quest’ultimo effettua sì un acquisto intracomunitario. Tale acquisto, tuttavia, non è soggetto a Iva nello Stato d’arrivo dei beni con il conseguente obbligo per Itdi avere una partita Iva in detto Stato, alla condizione che It (promotore e operatore intermedio) designi l’acquirente finale Es come debitore dell’imposta in sua vece in Spagna, in accordo con le disposizioni degli articoli 141 e 197 della direttiva. Semmai, in linea con le note esplicative Ue di dicembre 2019, la cessione It-Es (nell’ottica delle norme nazionali) sarebbe fuori campo Iva e non una vendita intracomunitaria.

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