Imposte

Solo il destinatario recupera l’Iva assolta in dogana dallo spedizioniere

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Se lo spedizioniere doganale assolve l'Iva in dogana, addebitandola al soggetto per conto del quale opera, quest'ultimo procede alla detrazione o alla richiesta di rimborso, dovendosi applicare un criterio sostanzialistico circa la corretta individuazione del soggetto obbligato al tributo, identificato sempre nel destinatario delle merci.

Con la risposta a interpello n. 4 del 2020, l'agenzia delle Entrate affronta un tema particolarmente complesso e dibattuto, che interessa in particolare le imprese multinazionali operanti sul territorio senza stabile organizzazione, ma solo identificate ai fini fiscali.

È il caso, nella specie, di un operatore extra Ue che in precedenza operava con le modalità tipiche delle imprese globali non stabilite, procedendo all'import di merci mediante una rappresentanza fiscale che assolveva l'imposta in dogana e, poi, commercializzava i prodotti immessi in libera pratica. In tutti questi casi, essa procedeva, in base ai criteri di territorialità, ad operazioni non imponibili, stabilmente chiedendo a rimborso l'imposta pagata in dogana ai sensi della nota FAQ n. 40 rilasciata dall'Agenzia nei termini del rimborso ordinario ex art. 38bis DPR n. 633.72.

Per ragioni contingenti, ma che potrebbero in generale essere ricondotte a modifiche del modello di business, la società ha deciso di vendere direttamente la merce ai destinatari italiani, avvalendosi di uno spedizioniere ai fini dello sdoganamento e dell'assolvimento dell'Iva all'importazione, venendo i “diritti doganali” da questi corrisposti e addebitati al rappresentante fiscale. Anche se la ricostruzione non appare particolarmente chiara, sembrerebbe che, nel caso di specie, lo spedizioniere dichiarante operi per conto non più del citato rappresentante, ma del destinatario finale della merce, anche se la provvista Iva è prestata dal rappresentante stesso. Si pone dunque il dubbio sul soggetto titolato al rimborso dell'imposta, ovvero del suo diritto alla detrazione. Ebbene, al quesito l'Agenzia risponde con una posizione di tipo sostanzialistico, individuando quale contribuente titolato il destinatario finale della merce, con un'interpretazione che necessita di alcune precisazioni.

Le conclusioni delle Entrate sono sostenute, in primo luogo, dal richiamo all'articolo 38 del Testo unico delle leggi doganali, sulla responsabilità solidale, e soprattutto all'articolo 77 del Codice doganale Ue, per cui «il debitore è il dichiarante» e, «in caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana». Oltre a tale dato normativo, è altresì richiamata la risoluzione 431354.90, che in effetti liberalizza il pieno diritto alla detraibilità, pressoché in ogni caso, in capo al proprietario della merce, anche qui riferendosi al solo mandato senza rappresentanza. Da ultimo, è citata la recente sentenza della Cassazione 2570/19, la quale rafforza la corresponsabilità tra i soggetti doganali tipici, ossia l'importatore e lo spedizioniere.

Occorrerebbe, dunque, indagare, anche caso per caso, il presupposto impositivo dell'Iva all'importazione, che è l'operazione doganale e non, di principio, la proprietà del bene. Nel nuovo flusso, dunque, cambia l'importatore e cambia il soggetto «legittimato a recuperare l'Iva» assolta all'import che, per le Entrate, è «unicamente» il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività. È verosimile, tuttavia, che l'imposta sia addebitata, altresì, a tale destinatario, per non realizzarsi un costo netto in campo al rappresentante fiscale del soggetto cedente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4/2020

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