Adempimenti

Per i forfettari con fattura elettronica riduzione dei termini di accertamento

di Michele Brusaterra


Per i forfettari che emettono solo fatture elettroniche, i termini di accertamento si accorciano di un anno.

È questa una delle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2020, legge 160 del 27.12.2019, con riferimento al regime forfettario che, oramai ogni anno, subisce modifiche.

Premettendo che i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico, la legge di Bilancio 2020 ha apportato un’ulteriore importante novità prescrivendo, attraverso una modifica del comma 74 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che per i contribuenti che utilizzano, nel corso dell’anno, esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza dall’accertamento viene ridotto di un anno.

Proprio in tema di Iva è bene ricordare che i forfettari devono principalmente osservare le seguenti regole: non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti; non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla; non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute; non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, a eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione; non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, l’esterometro nonché la comunicazione Iva delle liquidazioni periodiche.

Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato in commento devono, inoltre, riportare l’annotazione «Operazione in franchigia da Iva» con indicazione della normativa di riferimento, ossia dell’articolo 1, commi 54 – 89, della legge 190/2014.

Qualora i soggetti che hanno optato per il regime forfettario dovessero ricevere fatture in reverse charge nazionale (o interno), in merito alle quali divengono debitori dell’imposta, essi sono obbligati, previa integrazione della fattura, a versare l’imposta visto che non è possibile l’esercizio della detrazione dell’imposta risultante a credito. In tale caso il versamento dell’imposta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Sul fronte delle operazioni internazionali, qualora i soggetti aderenti al regime forfettario dovessero effettuare cessioni di beni a soggetti appartenenti ad altro Stato membro, queste non vengono considerate cessioni intracomunitarie ma sono assimilate alle cessioni interne e devono avvenire senza applicazione dell’imposta, in ossequio a quanto prescritto per il regime in commento.

In presenza, invece, di acquisti intracomunitari di beni, posti in essere dai soggetti che hanno optato per il regime forfettario, è necessario effettuare una distinzione: se gli acquisti intracomunitari effettuati non sono superiori a euro 10mila e fino a quando, nel corso dell’anno, tale limite non è superato, deve essere applicata, nel paese di origine, l’Iva del cedente; mentre se gli acquisti intracomunitari superano la soglia indicata o qualora, ancorché non superata la soglia, il cessionario opti per l’applicazione dell’imposta in Italia, devono essere applicate le ordinarie regole valide per gli acquisti intracomunitari con obbligo di integrazione della fattura e versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Per le prestazioni di servizi effettuate e per i servizi ricevuti, rispettivamente, da e nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Paese dell’Unione europea, trovano applicazione le ordinarie regole Iva.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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