Imposte

Iva e mezzi di seconda mano regole valide oltre il 2021

di Raffaele Rizzardi

La concreta applicazione dell’Iva nel commercio delle autovetture “di seconda mano” pone problemi di notevole rilievo, tanto che il regime di tassazione del margine – e non dell’intero corrispettivo al momento della rivendita – vedrà la luce, con la direttiva 94/5/Ce solo 17 anni dopo la VI direttiva, che aveva dettato una disciplina organica di questo tributo. Prima di questa innovazione il commercio era gestito con il sistema del mandato a vendere, che era tale solo di nome, in quanto chi vendeva l’auto usata non partecipava, nel bene o nel male, all’effettivo prezzo di rivendita.

Nel 1993 era inoltre partito il regime dell’Iva intracomunitaria, che introduce una ulteriore regola per le auto “comunitariamente nuove”, che hanno cioè percorso non più di 6.000 km. dalla prima immatricolazione, risalente a non oltre sei mesi. I due requisiti devono sussistere congiuntamente, e pertanto un’auto che ha percorso meno di 6.000 km in più di sei mesi è ancora “nuova”.

Qui la regola è relativamente semplice: chiunque sia il venditore e chiunque sia il compratore (privato o impresa), in due Stati diversi dell’Unione, occorre pagare l’imposta nel Paese di immatricolazione, sia essa la prima che una successiva. In quest’ultimo caso chi aveva pagato per una precedente iscrizione nel pubblico registro automobilistico ottiene il rimborso dell’imposta, nei limiti dell’imponibile della successiva cessione.

Superata questa soglia, qualificatoria in termini di percorrenza e di tempo dalla prima immatricolazione, rilevante solo per le vendite tra Stati diversi, abbiamo due possibili regimi, profondamente diversi nel calcolo dell’imposta dovuta: quello ordinario e quello del margine.

Non esiste il “regime dell’usato”, in quanto tale, perché la cessione di un veicolo da parte di chi ha detratto l’Iva all’atto dell’acquisto, anche in minima parte, è una vendita ordinaria, con il corrispettivo imponibile.

C’è un solo caso di base imponibile ridotta (calcolata però sul prezzo di vendita e non sul margine), quando viene rivenduta un’auto acquistata con la detrazione del 40%: l’imponibile di questa cessione è pari al 40%. Ma, attenzione, se l’auto con questa base di tassazione viene acquistata da un rivenditore, questo soggetto detrae tutta l’Iva pagata al cedente (calcolata sul 40%), ma poi deve applicarla sull’intero corrispettivo di rivendita.

Le frodi che sono state attuate in questo settore, e che hanno pertanto richiesto di rendere più incisivi i controlli, hanno riguardato il commercio di auto provenienti da un Paese europeo, che avevano dato titolo alla detrazione dell’Iva, e che quindi avrebbero dovuto essere tassate sull’intero corrispettivo, auto che sono state “travestite” da auto senza l’originario diritto di detrazione a monte, tassabili soltanto sul margine del rivenditore, margine che deve essere ulteriormente ridotto a motivo delle spese di manutenzione o ripristino del veicolo.

Il regime del margine sopravvivrà alle innovazioni del 2021 (direttiva Ue 2017/2455), che porteranno alla tassazione delle vendite a distanza con l’Iva del Paese del consumatore finale. È il sistema noto come One Stop Shop, in cui – come oggi avviene per i servizi online – chi effettua la cessione non deve aprire partite Iva in tutti gli altri Stati dell’Unione, in quanto il versamento avverrà, con le relative specificazioni, all’amministrazione fiscale del Paese del venditore.

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