Imposte

Sts, divieto di invio delle fatture allo Sdi anche per il 2020

di Michele Brusaterra


Divieto di invio della eventuale fattura elettronica allo Sdi, per i soggetti che devono inviare i dati al Sistema tessera sanitaria, anche per il 2020.

L’articolo 10 bis del Dl 119/2018, come modificato dall’articolo 15 del Dl 124/2019, stabilisce che i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), affinché possa essere elaborata, dall’agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei redditi precompilata, «non possono emettere fatture elettroniche».

Si tratta, in buona sostanza, delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Non solo. L’articolo 9 bis del Dl 135/2018 ha ampliato l’esonero in commento, estendendolo, sempre con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata come, per esempio, i podologi, i fisioterapisti e i logopedisti.

Tutti i predetti soggetti, quindi, non possono emettere fatture elettroniche, per l’erogazione delle loro prestazioni, in quanto, in base al disposto del terzo comma dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015, per le stesse avviene già, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati mediante strumenti tecnologici che sono atti a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi quelli relativi ai pagamenti con carta di debito e di credito.

Pertanto, al fine di rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, il divieto di emissione della fattura elettronica di cui si è detto, e che fino a prima del Dl 124 riguardava il solo periodo d’imposta 2019, viene esteso, attraverso il richiamato Dl 124, anche al 2020. Si ricorda che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ma solo esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Con la circolare 14/E/2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche o consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo oppure in formato elettronico ma, in quest’ultimo caso, senza utilizzare il SdI come canale per il loro invio, continuando però a trasmettere i relativi dati al Sts secondo le modalità stabilite negli appositi decreti.

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