Imposte

Telecomunicazione, semplificati gli oneri sui servizi intra Ue

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Completato il tassello normativo per la disciplina dell’e-commerce. Il 23 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo per recepire le disposizioni contenute nell’articolo 1 della direttiva 2017/2455 – direttiva sull’e-commerce – che modifica la direttiva Iva per quanto riguarda alcuni obblighi per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con la legge di delegazione europea 2018 (legge 117/2019) il governo era già stato delegato al recepimento della direttiva sull’e-commerce, che al suo interno individua due dead line: la prima, con riferimento all’articolo 1, che andava recepita entro il 31 dicembre 2018; la seconda, relativa agli articoli 2 e 3, da recepire entro il 31 dicembre 2020. Peraltro, l’articolo 2 è stato oggetto di successive modifiche a opera della direttiva 2019/1995/Ue che, stante la lettura del ddl di delegazione europea 2019, è annoverata fra le direttive da recepire da parte del governo, per le quali sarà emanato un separato decreto legislativo.

Lo schema in esame, quindi, fa seguito alla legge di delegazione europea del 2018 e recepisce la disposizione dell’articolo 1 della direttiva e-commerce con l’introduzione nel decreto Iva dell’articolo 7-octies per la disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi. Tale disposizione riduce gli oneri connessi alla fornitura intraUe di tali servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale Moss.

Derogando, quindi, ai criteri di territorialità previsti in via generale per le prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi, la fornitura dei servizi Tbe in ambito unionale, così come quelli forniti da soggetti extraUe, segue le regole del regime Moss secondo cui i prestatori Ue ed extraUe non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di stabilimento dei committenti non soggetti passivi, noto come «Stato membro di consumo», ai fini dell’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva dovuta relativa alla fornitura di tali servizi, potendo effettuare presso una sola autorità fiscale la dichiarazione e il versamento dell’imposta dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti, creando così una stanza di compensazione fra i diversi Stati Ue.

Nel nuovo articolo 7-octies è stata disciplinata tale semplificazione ed è stata introdotta la soglia di 10mila euro al disotto della quale i prestatori, salvo opzione in senso contrario, possono applicare la regola generale prevista per la territorialità delle prestazioni di servizi e applicare l’Iva quando sono prestatori stabiliti in Italia e il committente privato è stabilito in altro Stato Ue ovvero in maniera speculare alla precedente non applicarla se il prestatore è stabilito in altro Stato Ue e il committente privato è in Italia.

È previsto inoltre che anche i soggetti passivi non stabiliti nella Ue, ma registrati ai fini dell’Iva in uno o più Stati membri, possono optare per il Moss, utilizzando un unico identificativo Iva per le prestazioni in oggetto rese in ambito unionale.

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