Imposte

Ganasce fiscali, la cancellazione gratis rimane sospesa

di Maurizio Caprino

Nella legge di Bilancio c’è, al comma 809. Quindi la cancellazione dei fermi amministrativi dal Pra senza dover pagare l’imposta di bollo (32 euro) è giuridicamente in vigore, dal 1° gennaio. Ma di fatto non viene ancora applicata: il 31 dicembre l’Aci, nella consueta circolare di fine anno che riassume e illustra le novità che riguardano il Pra, ha stoppato tutto, in attesa di chiarimenti da parte delle Entrate. La circolare (la 005/0003215/19) torna su un problema che era stato sollevato anche dal Sole 24 Ore, il 20 dicembre. Ufficializzando che la logica farebbe propendere per la cancellazione gratuita, ma la coesistenza di norme diverse ha indotto l’Aci a chiedere un’interpretazione all’Agenzia. Che non ha ancora risposto. Di qui la decisione di lasciare invariata la prassi, con rischio di contrasti con l’utenza e di contenzioso giudiziario, che evidentemente viene valutato dall’Aci meno rilevante di eventuali rilievi della Corte dei conti per presunto danno erariale.

Il comma 809 stabilisce chiaramente che «i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto (i 32 euro di imposta di bollo, nel caso del fermo amministrativo, ndr)».

E il Dlgs 98/2017 - all'articolo 2, comma 7 – prevede che anche i provvedimenti di revoca o sospensione del fermo (non solo quelli di iscrizione, cancellazione per sgravio eccetera) debbano essere gestiti da questi soggetti, in via telematica.

Ma la circolare del 31 dicembre dispone che, in attesa della risposta delle Entrate, revoche e sospensioni continuino ad avvenire allo sportello su istanza dei proprietari dei mezzi e pagando l'imposta di bollo.

Il dubbio dell'Aci nasce proprio dal Dlgs 98/2017, che disciplina il Duc (Documento unico di circolazione), unico frutto visibile al pubblico della riforma Madia della pubblica amministrazione nel settore delle pratiche auto (legge 124/2015, articolo 8). Il Duc, essendo di fatto una carta di circolazione che incorpora il certificato di proprietà, dovrebbe dimezzare la spesa per il cittadino. Senonché il Dlgs 98/2017 - all'articolo 2, comma 2 - impone di mantenere lo stesso gettito dell'imposta di bollo. Mentre il comma 809 comporta una perdita di gettito, come conferma la relazione tecnica alla legge di Bilancio. Si potrebbe anche ritenere che il vincolo di invarianza di gettito previsto dal Dlgs 98/2017 sia stato superato proprio dal comma 809, che è successivo e ha rango di legge. Tanto più che la cancellazione del fermo non comporta l’emissione di un nuovo Duc, ma solo un’annotazione negli archivi informatici, mentre il Dlgs 98/2017 quando parla di invarianza di gettito pare riferirsi solo all'emissione dei Duc. Ma la formulazione del comma 809 lascia spazio a un’interpretazione alternativa: il riferimento all’agente della riscossione può essere inteso nel senso che questi al Pra non debba versare nulla, ma l’imposta di bollo resti dovuta da parte del proprietario del veicolo. Peraltro con tempi e modalità che andrebbero esplicitati.

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