Imposte

Impatriati, da verificare i fondi sull’anticipazione del bonus

di Michela Magnani e Antonello Orlando

Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 la possibilità di godere del bonus fiscale per gli «impatriati» (articolo 16 Dlgs 147/15) rimane decisamente poco chiara.

Da un punto di vista operativo i sostituti d’imposta si domandano se, a seguito di richiesta dell’agevolazione da parte di lavoratori impatriati, debbano riconoscere in sede di conguaglio i maggiori benefici fiscali previsti dal decreto Crescita (34/19) ovvero le vecchie misure.

L’articolo 13-ter del decreto legge 124/19 (decreto Fiscale) , inserito in sede di conversione, ha infatti anticipato al 2019 la decorrenza delle nuove e più favorevoli misure solo agli impatriati che abbiano trasferito la propria residenza in Italia «a decorrere dal 30 aprile 2019» ai sensi dell’articolo 2 del Tuir.

Le modifiche introdotte dal decreto legge 34/19 alla normativa sugli impatriati contenuta nel Dlgs 147/15 e, in origine, applicabili solo ai soggetti che trasferivano la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020 sono chiare.

Meno chiara risulta invece l’attuazione e la copertura del riconoscimento dei maggiori benefici fiscali anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile scorso.

Mentre tutti coloro che hanno trasferito la propria residenza in Italia dal 3 luglio 2019 sarebbero comunque stati destinati a fruire del bonus rafforzato solo dal 2020 (in quanto fiscalmente residenti in Italia a partire da tale anno), la modifica al decreto Crescita crea un discrimine tra coloro che si sono trasferiti in Italia acquisendo l’iscrizione all’anagrafe di uno dei Comuni italiani nel 2019, prima o dopo la data del 30 aprile.

Per il nostro sistema fiscale queste tipologie di soggetti sarebbero da considerare entrambe residenti in Italia, con la differenza però che il soggetto trasferito fino al 29 aprile beneficerebbe del minor incentivo (il 50% della riduzione dell’imponibile per un massimo di cinque anni d’imposta) applicando, nel caso del comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 147/15, la versione con requisiti più stringenti, mentre i trasferiti a partire dal 30 aprile (e comunque prima del 3 luglio) fino a esaurimento del Fondo controesodo, istituito dal comma 2 dell’articolo 13 -Ter a copertura della misura, usufruirebbero del maggior beneficio introdotto dal decreto Crescita.

Pur creando notevoli difficoltà di gestione, lo spartiacque al 30 aprile si potrebbe giustificare con il principio di irretroattivita delle norme, mentre dovrà essere chiarito il ruolo dei sostituti d’imposta nell’eventuale riconoscimento dell’anticipazione dell’agevolazione al 2019, specie a causa della necessità di operare un conguaglio fortemente a credito per il percipiente.

Sul tema, va sottolineato che, sulla base dei commi 2 e 3 dell’articolo 13 -ter, sembrerebbe che non possa darsi per scontato il godimento anticipato della più favorevole misura introdotta dal decreto Crescita, in quanto la stessa viene riconosciuta solo «fino ad esaurimento» del Fondo controesodo» (istituito in modo innovativo con una limitata dotazione annuale di tre milioni dal 2020).

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