Imposte

Tetto normativo agli emolumenti di chi opera nel Terzo settore

di Gabriele Sepio

Lavoro nel Terzo settore con limiti retributivi in attesa di chiarimenti. Il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) e il Dlgs 112/2017 (decreto sull’impresa sociale) hanno riscritto la disciplina dell’impiego di lavoratori e volontari negli enti del Terzo settore (Ets) e nelle imprese sociali, fissando alcuni parametri da rispettare sia nel rapporto numerico volontari/lavoratori (si veda l’altro articolo in pagina), sia nella retribuzione. In vista della messa in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), vale la pena soffermarsi sulle novità a cui dovranno prestare attenzione gli enti e sugli aspetti ancora da chiarire.

I paletti da rispettare

Con riguardo al trattamento economico, un primo limite è fissato dall’articolo 8 del Cts: i lavoratori subordinati o autonomi non possono ricevere retribuzioni/compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 51 del Dlgs 81/2015); operando per i compensi eccedenti la presunzione di distribuzione indiretta di utili. In aggiunta, l’articolo 16 del Cts sancisce il diritto dei lavoratori a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai citati contratti collettivi e, per evitare uno squilibrio nelle politiche salariali, specifica che le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti siano contenute in un rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda. Analoghe previsioni sono replicate per l’impresa sociale.

I termini di applicazione

Come è stato chiarito dalla nota n. 12064/2017 del ministero del Lavoro, i nuovi limiti retributivi dovrebbero applicarsi già dall’entrata in vigore dei decreti di riforma (3 agosto 2017 per il Cts e 3 luglio per il Dlgs 112/2017), in quanto contenuti in disposizioni normative non subordinate all’istituzione e alla effettiva operatività del Registro. Tuttavia, non è chiaro se i vincoli riguardino solo i rapporti di lavoro costituiti a partire dall’entrata in vigore – come dovrebbe essere in virtù del principio di irretroattività della legge – o incidano anche su quelli in corso.

I soggetti coinvolti

Alcune incertezze riguardano, poi, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei vincoli retributivi.

Sotto il primo profilo, attualmente sono chiamati a rapportarsi con le nuove disposizioni le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociali (Aps). Questi ultimi due, in particolare, applicano già molte disposizioni del Cts ed erano sforniti di una disciplina specifica sul tema.

Le deroghe previste

Situazione diversa, invece, per le Onlus, che sebbene siano entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma continuano ad applicare la propria normativa di settore. Sul punto, la disciplina dei lavoratori è contenuta all’articolo 10 del Dlgs 460/1997, che individua una soglia più bassa ai fini della distribuzione indiretta di utili (20%), senza un rapporto retributivo tra i lavoratori da osservare. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla completa attuazione della riforma (ossia dopo il rilascio dell’autorizzazione europea) e successivamente scatterà la nuova disciplina.

Un’ulteriore deroga è prevista per le cooperative sociali, le quali sono esonerate dal rispetto del rapporto retributivo di uno a otto (articolo 13 Dlgs 112/2017) in quanto prevale la normativa specifica di questi enti (nota congiunta ministero del Lavoro e Mise del 31 gennaio 2019).

Sotto il profilo oggettivo, il limite del 40% (articolo 8) ammette una deroga solo per specifiche attività di interesse generale (svolte nell’ambito sanitario, della formazione universitaria e post-universitaria o della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’articolo 5, lettere b), g), e h) del Cts) e non sembra che, al momento, ci siano gli estremi per ampliare tale casistica.

In merito al parametro di riferimento (la contrattazione collettiva), non è specificato quali sono gli elementi che compongono la retribuzione ai fini del raffronto. Su questo occorrerà valutare con attenzione la parte variabile, distinguendo quella prevista dai contratti collettivi rispetto a quella degli accordi di secondo livello (ad esempio, contratti aziendali), la quale dovrebbe essere esclusa dal confronto. In ogni caso, sul punto si attendono chiarimenti di prassi.

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