Imposte

Bonus impatriati con limite di fondi per chi lo ha maturato già nel 2019

di Michela Magnani e Antonello Orlando

Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 la possibilità di godere del bonus fiscale per gli “impatriati” (articolo 16 del decreto legislativo 147/2015) rimane decisamente poco chiara.

Da un punto di vista operativo, i sostituti d’imposta si domandano se, a seguito di richiesta dell’agevolazione da parte di tali lavoratori, debbano riconoscere in sede di conguaglio i maggiori benefici fiscali previsti dal decreto crescita oppure le condizioni precedenti.

L’articolo 13-ter del Dl 124/2019, inserito in sede di conversione, ha anticipato al 2019 la decorrenza delle nuove e più favorevoli misure (platea più larga, durata fino a 10 anni, estensione dal 70 al 90% della riduzione della base imponibile fiscale dei redditi) agli impatriati che abbiano trasferito la propria residenza in Italia, in base a quanto richiesto dall’articolo 2 del Tuir, «a decorrere dal 30 aprile 2019» .

Però, alla luce dei commi 2 e 3 dell’articolo 13 -ter, sembrerebbe che non possa darsi per scontato il godimento anticipato delle condizioni di maggior favore , in quanto le stesse vengono riconosciute «fino ad esaurimento» del fondo controesodo, istituito con una limitata dotazione annuale di 3 milioni di euro a partire dal 2020. Il nuovo testo specifica, infine, che solo un decreto del ministero dell’Economia, di cui non è fisatto un termine massimo di pubblicazione, stabilirà i criteri per la richiesta dell’incentivo fiscale, senza precisare se sarà applicato un metodo di assegnazione cronologico o basato su altri elementi.

C’è poi un altro aspetto, legato alla data del 30 aprile che dovrebbe essere chiarito. Mentre tutti coloro che hanno trasferito la propria residenza in Italia dal 3 luglio 2019 (come stabilito in origine) sarebbero comunque stati destinati a fruire del bonus “rafforzato” solo dal 2020 (in quanto fiscalmente residenti in Italia a partire da tale anno), aver ampliato la platea ai trasferiti dal 30 aprile crea un discrimine tra coloro che hanno fatto tale scelta prima o dopo tale data acquisendo l’iscrizione all’anagrafe di uno dei comuni italiani nel 2019.

Per il nostro sistema fiscale queste due tipologie di soggetti sarebbero da considerare entrambe residenti in Italia, con la differenza però che la persona trasferita fino al 29 aprile beneficerebbe del minor incentivo (il 50% della riduzione dell’imponibile per un massimo di 5 anni d’imposta) applicando la versione con requisiti più stringenti, mentre i trasferiti a partire dal 30 aprile (e comunque prima del 3 luglio) fino a esaurimento del fondo controesodo usufruirebbero del maggior beneficio.

Pur creando notevoli difficoltà di gestione, lo spartiacque al 30 aprile si potrebbe giustificare con il principio di irretroattività delle norme, mentre dovrà essere chiarito il ruolo dei sostituti d’imposta nell’eventuale riconoscimento dell’anticipazione dell’agevolazione al 2019, specie a causa della necessità di operare un conguaglio fortemente a credito per il percipiente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©