Imposte

Farmaci veterinari e affitto dispositivi, possibile l’esonero

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Ancora dubbi sull’esonero dalla tracciabilità per medicinali veterinari e l’affitto di dispositivi medici: i principi generali ricavabili dalle circolari dell’agenzia delle Entrate inducono a ritenere che l’esonero si applichi in entrambi i casi, ma sino a che non vi saranno interpretazioni ufficiali è prudente evitare il contante.

La legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sanitarie ai fini della detrazione o deduzione fiscale (si veda il Sole 24ore del 13 gennaio), ma esonera da tale obbligo l’acquisto di «medicinali e dispositivi medici». Le farmacie sono in questi giorni alle prese con i dubbi interpretativi dei clienti che si concentrano prevalentemente su due aspetti: se l’esenzione (e quindi la possibilità di pagare per contanti) si estenda ai medicinali veterinari e se valga anche per il noleggio dei dispositivi medici, o solo per l’acquisto.

Il primo aspetto può essere risolto agevolmente alla luce dei principi generali. È indiscutibile che nell’ordinamento sanitario italiano il medicinale sia una categoria generale, declinabile poi in diverse sottocategorie: medicinali ad uso umano, veterinari, omeopatici.

Sul piano strettamente tecnico, quindi, è innegabile che il farmaco veterinario sia un medicinale: ad esempio il Dlgs 178/91 (oggi abrogato) definiva unitariamente i medicinali come «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali». Per l’aspetto più strettamente fiscale tutte le interpretazioni dell’agenzia (che si trovano riepilogate da ultimo nella Circolare 13/E del 2019) fanno espressa applicazione analogica delle regole stabilite per i farmaci ad uso umano ai medicinali ed anche ai mangimi speciali ad uso veterinario.

Per i dispositivi medici, l’esenzione letteralmente è riferita solo all’acquisto, ma anche in questo caso è ragionevole ritenere che nella nozione di acquisto possa rientrare, in via estensiva, anche il noleggio: nella ampia prassi esistente (riepilogata nella già citata circolare n. 13/2009) tutta la disciplina delle detrazioni sui dispositivi medici è infatti estesa, indifferentemente, all’acquisto ed al noleggio. Si deve allora ritenere che l’acquisto del dispositivo che dà diritto alla detrazione (e che può quindi essere pagato anche per contanti) possa essere, indifferentemente, a titolo di compravendita o a titolo di affitto/noleggio.

Nel dubbio, fino a quando non vi saranno posizioni ufficiali dell’amministrazione, è comunque prudente pagare i medicinali veterinari e i noleggi di dispositivi medici con mezzi tracciabili.

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