Professione

Il vantaggio rimane confermato per chi deve uscire dalla flat tax

di Paolo Meneghetti

Il credito d’imposta per i beni strumentali si applicherà anche ai professionisti che per effetto della “stretta” inserita nella legge di Bilancio da quest’anno dovranno uscire dal regime forfettario.

L’acquisto di beni strumentali nuovi per il professionista, infatti, avrà un impatto sulla fiscalità del periodo d’imposta 2020, permettendo un risparmio fiscale variabile a seconda del regime scelto dal professionista stesso. Scelto, o in certi casi, imposto dalle nuove regole introdotte dalla legge 160/2019 (la legge di bilancio per il 2020). Perché se è vero che la manovra consente ai professionisti per la prima volta l’accesso al bonus per i beni strumentali, è anche vero che la stessa manovra sempre per i professionisti ha reso più difficile l’accesso al regime forfettario. Non saranno pochi cioè i professionisti forfettari nel 2019, che quest’anno dovranno abbandonare questo regime a causa delle nuove cause ostative introdotte dall’articolo 1, comma 692 della legge 160/19 (uno su quattro secondo le stime del Sole 24 Ore del 30 dicembre). Dovrà uscire dalla flat tax chi nel 2019 aveva redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro, oppure chi ha corrisposto ( sempre nel 2019) compensi al personale dipendente o ai collaboratori familiari oltre i 20mila euro. Quest’anno questi soggetti dovranno determinare il proprio reddito in modo analitico e non più a forfait. Ma questo non avrà effetto sul nuovo bonus: anche loro potranno fruire del credito d’imposta da investimenti in beni strumentali da scontare da imposte e contributi dovuti con il modello F24.

Con riferimento al concetto di strumentalità si pone il dubbio rispetto all’acquisto di opere d’arte, antiquariato o collezione che il professionista destina all’arredo del proprio studio. Si ritiene che anche quando il bene è nuovo ( ipotesi non frequente in questi casi, ma nemmeno da escludere, ad esempio nel caso di un quadro commissionato direttamente dal professionista all’artista), non è considerabile quale bene strumentale in forza dell’articolo 54 comma 5 del Tuir che classifica questi beni come «spese di rappresentanza», anche se utilizzati quali strumentali per l’esercizio di arte o professione.

Deducibilità dell’Imu

La strumentalità è rilevante per il professionista in un altro aspetto innovativo contenuto nella manovra 2020: la deducibilità dell’Imu sugli immobili di sua proprietà. Infatti la manovra 2020 (articolo 1, comma 772) ha eliminato il divieto di dedurre l’imposta dal reddito professionale. Dal primo gennaio, quindi, l’Imu sugli immobili strumentali (lo studio) è deducibile. In modo progressivo, con percentuali crescenti che vanno dal 50% nel 2019 al 60% nel 2020 e 2021 e 100% nel 2022. Deve però trattarsi di fabbricati strumentali, concetto che per il professionista coincide con l’ipotesi di utilizzo esclusivo dell’immobile nell’esercizio di arte o professione. Quindi immobili destinati ad uso promiscuo , ad esempio abitazione e studio, non potendo qualificarsi come immobili strumentali continueranno a non essere deducibili ai fini Imu dal reddito.

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