Professione

Niente Irpef sui redditi fondiari nel 2021 imponibilità al 50%

di Gian Paolo Tosoni

Alcune conferme, ma anche novità significative sono previste nella legge di bilancio 2020 per il settore agricolo.

A partire dalla conferma anche per il 2020 dell’esenzione Irpef sui redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli. L’Irpef sarà invece imponibile nella misura del 50% nel 2021; quindi in base al dato letterale della norma (comma 183 della legge di bilancio 160/2019) la tassazione piena decorrerà dal periodo di imposta 2022.

L’agevolazione è riservata ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola. Trattandosi di una agevolazione che opera limitatamente ai redditi fondiari, si applica anche ai soci delle società semplici, ma non a quelli delle altre società agricole. I beneficiari devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap). La qualifica di coltivatore diretto è rinvenibile nella legge 604/1954 e riguarda i soggetti che impiegano manodopera dipendente che non ecceda le due unità per ogni unità familiare attiva. Invece l’imprenditore agricolo professionale è definito dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004. Sono coloro che possiedono competenze tecniche in agricoltura, che ricavano almeno metà del proprio reddito di lavoro e dedicano almeno metà del proprio tempo lavorativo nel settore agricolo. Tuttavia diviene decisiva l’iscrizione previdenziale. L’esclusione da Irpef del reddito dominicale e agrario è totale e vale anche ai fini del calcolo del limite di reddito ai fini della spettanza delle detrazioni o deduzioni. I redditi dei terreni esenti vengono, infatti, imputati nel quadro RA della dichiarazione dei redditi ma non transitano nel quadro RN. Il reddito agrario, pur essendo non dichiarato dai coltivatori diretti e Iap, viene ovviamente considerato con le relative rivalutazioni ai fini del calcolo degli animali coperti in sede di determinazione del reddito di allevamento (quadro RD).

Imu su terreni agricoli
e fabbricati rurali

La legge di bilancio, dai commi 738 e seguenti, riordina la normativa Imu a seguito dell’accorpamento con la Tasi e conferma dell’esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap anche in forma di società. Al tempo stesso conferma l’assimilazione ai terreni agricoli delle are edificabili se possedute e coltivate dai medesimi soggetti. L’aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura dello 0,76% (un punto in meno degli altri immobili), ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all’1,06% o azzerarla.

Per gli immobili rurali strumentali viene, invece, prevista l’applicazione dell’imposta con aliquota base dello 0,1% e la possibilità per i Comuni di azzerarla. Si ricorda che, ad oggi, questi fabbricati sono esenti da Imu, ma essendo potenzialmente imponibili ai fini della Tasi tale previsione entra ora nell’imposta unica comunale.

Beni strumentali

Una importante agevolazione per il settore agricolo consiste nella introduzione del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in sostituzione dell’iper e super ammortamento. Il regime fiscale in agricoltura generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul sistema catastale, invece il credito d’imposta può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa (si veda il Sole 24 Ore del 24 dicembre scorso

Super ammortamento piante

Il comma 509 della legge 160/2019 introduce la maggiorazione del 20% del costo ai fini della determinazione della quota deducibile per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (ad esempio, vigneti). Si tratta delle piantagioni da frutto considerate spese pluriennali, le quali, i base all’articolo 108 del Tuir, si deducono nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (circolare ministeriale n. 11 del 10 aprile 1991). Questa maggiorazione è prevista per il triennio 2020-2022, ma non potrà essere applicata in tali periodi di imposta in quanto questi impianti entrano in produzione dopo qualche anno e non è conforme ai criteri fiscali imputare una quota di costo pluriennale quanto il bene non produce reddito.

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