Professione

Per l’attività di florovivaismo apertura al regime forfettario

di Gian Paolo Tosoni

Debutta un regime forfettario per il commercio di piante vive e prodotti della floricoltura mediante l’applicazione della percentuale di determinazione del reddito del 5 per cento. Lo prevede l’articolo 1, comma 225, della legge 160/2019 (Bilancio 2020), il quale dispone che per le attività dirette alla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del Codice civile, nei limiti del 10% del volume d’affari, presso altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell’Iva il coefficiente di redditività del 5 per cento.

Se il volume d’affari del produttore florovivaista è, ad esempio, di 500mila euro, costui potrà acquistare piante e fiori per un ammontare di 50mila euro presso altri produttori agricoli, che se rivendute per 70mila euro, determineranno un reddito imponibile di 3.500 euro. In questo contesto, non rileva se la vendita sia fatta al minuto o nei confronti di clienti grossisti.

La norma di legge rompe con il passato in materia di operazioni meramente commerciali svolte dagli agricoltori, che pur essendo consentite, come avviene per la vendita diretta ai consumatori finali (articolo 4, del Dlgs 228/2001), mai erano state destinatarie di un regime fiscale di favore.

L’agenzia delle Entrate, con le circolari n. 44/2002 e n. 44/2004, aveva infatti rigorosamente escluso dal regime fiscale forfetario delle attività connesse (articolo 56 bis), che prevede la determinazione del reddito con la percentuale del 15% per i prodotti non compresi nel dm 15 febbraio 2015, le cessioni di prodotti acquistati e rivenduti dall’imprenditore agricolo allo stato originario.

L’attività svolta dai produttori florovivaistici, quindi, ai fini della imposizione diretta, può rientrare in tre ipotesi:

produzione propria per i prodotti coltivati e cresciuti nel vivaio che rientra nel reddito agrario;

manipolazione e vendita di piante e fiori acquistati presso terzi, ma che nel vivaio subiscono un processo di lavorazione come il trattamento delle zolle, potatura , rinvasatura, steccatura , ecc. (agenzia delle Entrate risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018). Tali prodotti non devono essere prevalenti in confronto ai propri e la attività rientra nel reddito agrario;

commercio di piante e fiori rivendute allo stato originario nei limiti del 10% del volume d’affari, acquistati presso altri produttori agricoli, il reddito viene determinato con la percentuale del 5 per cento.

L’introduzione di un regime forfettario per il commercio, seppur limitato quantitativamente, di piante e prodotti florovivaistici, porta con se due conseguenze positive:

la conferma che in base all’articolo 2135 del Codice civile le attività connesse, nel rispetto del principio della prevalenza, possono essere anche solo di natura commerciale;

la legittimazione della attività commerciale per i produttori florovivaistici svolte in zona agricola, messe in dubbio dalle regole urbanistiche.

Super ammortamento piante

Il comma 509 della legge 160/2019 introduce la maggiorazione del 20% del costo ai fini della determinazione della quota deducibile per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (ad esempio, vigneti). Si tratta delle piantagioni da frutto considerate spese pluriennali, le quali, i base all'articolo 108 del Tuir, si deducono nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (circolare ministeriale n. 11 del 10 aprile 1991). Questa maggiorazione è prevista per il triennio 2020-2022, ma non potrà essere applicata in tali periodi di imposta in quanto questi impianti entrano in produzione dopo qualche anno e non è conforme ai criteri fiscali imputare una quota di costo pluriennale quanto il bene non produce reddito.

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