Professione

Consulenti finanziari, vigilanza estesa anche fuori sede

di Alessandro Germani

Il decreto legislativo n. 165 del 25 novembre 2019, di integrazione e correzione del precedente decreto n. 129/17, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2020, recepisce la direttiva Mifid 2 e attua il regolamento 1286/2014, relativi alla trasparenza degli strumenti finanziari e alla conseguente protezione degli investitori con particolare riguardo ai documenti contenenti le informazioni chiave (Kid). Vediamone i principali contenuti.

Quanto alla prima parte del Testo unico della finanza (Tuf) viene modificato l'articolo 4-sexies che attribuisce a Consob e Ivass i controlli sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Priips), con particolare riguardo al controllo, da parte di Ivass, sui soggetti che intervengono per la consulenza e la vendita degli stessi.

In relazione alla seconda parte del Tuf, l'articolo 25-ter stabilisce che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i propri poteri anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. Viene altresì prevista una collaborazione fra tale organismo, quello per la registrazione degli intermediari e l'Ivass.

Il successivo articolo 31 definisce meglio una serie di aspetti afferenti al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. In particolare costui:

promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti;

riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari;

promuove e colloca prodotti finanziari;

presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Nell'ambito poi della gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (articolo 50-quinquies) si elimina l'adesione ad un sistema di indennizzo, mantenendo solo la stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale.

Per la parte terza si provvede ad alcune modifiche terminologiche volte a sostituire Pmi con piccole e medie imprese e società di gestione con gestori.

Per ciò che concerne le parti quarta e quinta del Tuf le modifiche apportate dal decreto sono volte di fatto ad allineare una serie di riferimenti normativi. Vengono anche apportate delle modifiche a livello di rimandi normativi nell'articolo 9 del Dlgs 129/17. Similmente, viene riformulato l'articolo 121-quater del codice delle assicurazioni private relativo alla vigilanza di Ivass e Consob sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, mediante rinvio al riformulato articolo 25-ter del Tuf.

L'articolo 8 del decreto riguarda una serie di disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria. Il decreto legislativo 165/19 entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2020.

Il decreto Mifid II

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