Professione

Sanzioni da 250 a 2mila euro per chi usa l’home banking

di Barbara Massara

Scade giovedì 16 gennaio il termine per presentare obbligatoriamente via Entratel o Fisconline il modello F24 che contiene crediti del sostituto d’imposta. L’obbligo per i sostituti di presentare la delega di pagamento tramite i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria in luogo dell’ordinario home banking, è stato introdotto dall’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019 (convertito nella legge 157/2019), che ha inserito i crediti del sostituto tra quelli contenuti nell’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006, per i quali devono essere utilizzati i dedicati servizi di Entratel o Fisco Online.

Se in un primo momento i sostituti hanno sperato che il nuovo obbligo potesse riguardare solo l’ipotesi della compensazione di tali crediti con debiti diversi da quelli tipici del sostituto d’imposta (ad esempio contributi Inps, debiti Ires, Iva), la successiva risoluzione 110/E del 31 dicembre scorso ha dissipato tutti i dubbi, chiarendo che l’obbligo riguarda qualsiasi credito gestito mensilmente dal sostituto d’imposta, anche quelli compensati con debiti della stessa natura (ritenute ed addizionali).

Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione l’obbligo discende dal fatto che tutti i crediti gestiti dal sostituto dal 2015 non sono più utilizzabili a scomputo diretto di debiti della stessa natura, con la conseguenza che devono essere necessariamente esposti in righi distinti all’interno della delega di pagamento.

L’obbligo di presentare l’F24 tramite i servizi telematici riguarda infatti tutte le tipologie di crediti gestiti dal sostituto d’imposta: da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), da operazioni di conguaglio di assistenza fiscale (730), bonus Renzi, credito per famiglie numerose e locazioni, credito da dichiarazione del sostituto d’imposta.

Si tratta di quei crediti identificati con i rispettivi codici tributo che sono elencati nella tabella allegata alla risoluzione 110/E/2019, che a sua volta è un aggiornamento di quella in origine contenuta nella risoluzione n. 68/2017, emanata in seguito al Dl 50/2017 che introdusse l’obbligo dell’F24 Entratel per Iva, imposte sul reddito e imposte sostitutive (di seguito riportiamo i principali codici tributo dei crediti del sostituto d’imposta per i quali occorre utilizzare in via esclusiva il modello F24 telematico).

A valle di questi chiarimenti forniti alla fine dell’anno, nonché del periodo di 60 giorni che in genere lo Statuto del contribuente concede per adeguarsi ai nuovi adempimenti fiscali (scadenti il 27 dicembre 2019), non vi sono quindi dubbi sul fatto che il nuovo obbligo decorra dall’F24 di competenza di dicembre 2019 con scadenza il 16 gennaio prossimo.

Per quella data quindi tutte le aziende, di qualsiasi dimensione, devono essersi attrezzate per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi Entratel F24 web o F24 on line attraverso i quali poter operare in autonomia, o devono aver deciso di delegare l’adempimento ad un intermediario abilitato (professionista, Caf, eccetera).

Sebbene il pagamento tramite l’home banking non dovrebbe essere consentito, in quanto la delega dovrebbe essere bloccata in presenza di uno dei codici tributo relativi ai crediti del sostituto d’imposta, l’eventuale sanzione applicabile dovrebbe essere quella residuale per violazioni formali prevista dall’articolo 11, comma 1 lettera a, del Dlgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro. Resta inoltre fermo l’obbligo di presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate anche gli F24 a saldo zero in base all’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legge 66/2014.

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