Professione

Nano imprese, revisione semplificata

di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Il codice della crisi ha obbligato molte Srl a nominare il revisore legale o l’organo di controllo con revisione. Al fine di dare supporto al revisore nello svolgimento dell’incarico, il Cndcec ha pubblicato la versione definitiva del documento, già disponibile in consultazione, denominato “La revisione legale nelle “nano-imprese”, che unitamente all’Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni del 2018, consentirà al revisore di confrontarsi in modo più agevole con l’eccessiva complessità e difficoltà nell’applicazione dei principi di revisione internazionali (Isa Italia) predisposti per imprese maggiormente strutturate anche dal punto di vista amministrativo.

Con il termine “nano-impresa” non ci si riferisce soltanto alla minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento (articolo 2477 del Codice civile), ma anche a specifiche caratteristiche qualitative.

Taluni aspetti tipici delle nano-imprese (come la gerarchia organizzativa scarsamente delineata, il coinvolgimento dell’imprenditore nell’attività operativa, il ruolo fondamentale dell’imprenditore nei rapporti con gli interlocutori), influenzano la portata dell’incarico di revisione, sia nella fase di pianificazione, sia nella valutazione del rischio e nella definizione delle procedure di revisione da adottare.

Il revisore della “nano-impresa” deve saper adattare le procedure in base alle circostanze specifiche, con diligenza professionale e usando il proprio giudizio professionale. Il lavoro può essere interamente svolto da un team di revisione molto ristretto, dove il coordinamento e la comunicazione tra i componenti sarà molto semplice.

La definizione della strategia generale potrà essere snella e tradursi in un breve memorandum che identifichi caratteristiche dell’incarico e tempistica, nonché natura ed entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Oppure, sempre a fronte di una strategia semplice, potrà rendersi necessario predisporre un piano operativo più dettagliato che tenga conto del fatto che in tali contesti il sistema di controllo interno è spesso meno formalizzato.

Anche nella fase di identificazione, valutazione e risposta al rischio, il revisore dovrà valutare con criticità. A fronte di un ridotto sistema di controllo interno, ad esempio, è probabile che, non potendo fare affidamento su tale sistema, ritenga elevato o massimo il rischio di controllo e, pertanto, preferisca implementare maggiori procedure di validità in alternativa alle procedure di conformità.

Spesso, in tali contesti, la principale fonte di informazioni economico-finanziarie è un professionista esterno al quale è esternalizzata la tenuta della contabilità, la cui qualifica professionale (dottore commercialista o esperto contabile), può costituire un utile elemento per la comprensione della natura del servizio prestato, con riduzione del «rischio di errori significativi per l’impresa». Il documento contiene una bozza di lettera d’incarico con la quale si richiede al professionista di assistere il revisore con accesso alle registrazioni contabili.

Resta fermo l’atteggiamento del revisore della nano-impresa, sul rispetto dei principi etici e di indipendenza, dello scetticismo professionale, sul giudizio professionale e la conformità ai principi.

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