Adempimenti

L’Inps riapre i termini per l’accesso ai benefici dell’Ape sociale

di Antonello Orlando

Nella giornata in cui è stata definita l’architettura del taglio al cuneo fiscale arrivano novità anche su altri fronti delle politiche sociali. Ieri, infatti, l’Inps ha diramato due brevi messaggi riguardanti il reddito di inclusione, la social card e l'Ape sociale.

Quest’ultima misura a carattere assistenziale è oggetto del messaggio n. 163 dell’Inps. L’Ape sociale è stata introdotta dalla legge 232/2016 e, rispetto all’originaria scadenza, è stata prorogata più volte fino alla fine dello scorso anno. La manovra del 2020 (legge 160/2019) ha esteso ulteriormente la possibilità di accedere a questo anticipo pensionistico a carico dello Stato fino alla fine del 2020. Per effetto di tale proroga, gli assicurati con almeno 30 (o 36) anni di contributi, 63 anni di età e uno degli status soggettivi richiesti dalla norma, possono richiedere dal 1° gennaio fino al 30 novembre 2020 (con una divisione in tre finestre) la certificazione al diritto dell'indennità.

Registrando tale proroga, Inps rimanda a una circolare di prossima pubblicazione un’analisi più dettagliata del nuovo assetto normativo conseguente alla legge di Bilancio, ma riapre i termini per presentare materialmente la domanda di certificazione e accesso all'Ape per coloro che ne maturino i requisiti nel 2020 o che li abbiano già raggiunti negli anni scorsi senza ottenerla.

Gli assicurati che hanno già maturato i requisiti al momento della domanda di certificazione potranno, per non perdere alcuna rata, presentare contestualmente anche domanda di accesso ad Ape senza attendere l'esito della prima.

Alle altre due misure di tipo assistenziale è dedicato invece il messaggio 161; la comunicazione esplicita che il valore massimo del reddito di inclusioneva commisurato al valore dell'assegno sociale incrementato del 10 per cento. Recependo il decreto Lavoro-Mef del 15 novembre 2019, l’Inps ufficializza che il beneficio massimo del Rei è pari a 6.575,56 euro annui. Il Rei è tuttavia un beneficio ormai in esaurimento e goduto solo per chi se lo sia visto riconosciuto prima dell’aprile 2019, con domanda presentata entro il 28 febbraio dello scorso anno; il suo effetto economico continuerà a essere erogato solo per la durata inizialmente prevista, facendo tuttavia salva la possibilità di richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza introdotta dal Dl 4/2019.

Un ulteriore riverbero della perequazione pensionistica viene registrato anche ai fini della carta acquisti ordinaria (meglio nota come social card), prevista dal 2008 per consentire a soggetti in condizione di disagio economico minori di 3 anni o con almeno 65 anni di età di sostenere spese alimentari e il pagamento delle utenze gas e luce senza tuttavia potere prelevare denaro contante. In forza del nuovo valore dell'assegno sociale, il valore dell'indicatore Isee dei richiedenti deve essere inferiore a 6.966,54 euro; inoltre, redditi e trattamenti dei pensionati beneficiari devono essere di importo inferiore allo stesso importo se il titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a un massimo di 9.288,72 euro se il titolare della card ha almeno 70 anni.

Il messaggio chiarisce che i modelli di dichiarazione sostitutiva unica presentati nel 2019 sono scaduti lo scorso 31 dicembre; pertanto, i titolari di Carta acquisti ordinaria e di Rei dovranno presentare una nuova Dsu per mantenere il beneficio della misura, in mancanza della quale sarà disposta la sospensione del beneficio fino a nuova presentazione della dichiarazione.

Inps, messaggio 161/2020

Inps, messaggio 163/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©