Professione

Codice della crisi, procedure di allerta anche per gli imprenditori agricoli

di David Colombini

Per quanto introdotta comprimendola nel comma 43 dell’articolo 23 della legge 111/2011, tra il comma 42, in materia di noleggio di autoveicoli ed il comma 44, che trattava lo stato di crisi a Lampedusa, la previsione per gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti anche fiscali in base agli articoli 182 bis e 182 ter dell’attuale legge fallimentare, costituisce norma ormai in vigore da diversi anni «in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia».

Conosciuta poco e utilizzata pochissimo, essa riassume però il trend alla progressiva concorsualizzazione della disciplina di crisi e insolvenze che possano interessare l’imprenditore agricolo, non solo in Italia ma anche in ambito Ue. Il processo ha avuto inizio con il Dlgs 228/2001 e con la modifica dell’articolo 2135 del Codice civile, che ha ampliato il perimetro dell’impresa agricola, estendendo le attività connesse che essa può svolgere, ed è proseguito con la sempre più largheggiante giurisprudenza in materia di sua fallibilità (Cassazione 16614/2016), proprio perché, ampliandosi le possibilità di svolgere attività anche solo semplicemente collegate a quelle agricole essenziali, l’impresa agricola ha fatalmente finito spesso per assumere – invece – i connotati tipici dell’impresa commerciale e semi-industriale, con investimenti di rilievo, aumento di ricavi, di costi e di immobilizzazioni, ed assumendo quindi tutti i connotati di fallibilità propri della tipica impresa commerciale.

La revisione complessiva del comma – introdotto da una legge che, nel 2011, doveva al solito introdurre «disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» - è ora giunta con il Dlgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), che ne effettua (articolo 374) l’abrogazione, proprio perché il Codice della crisi nel suo complesso ha revisionato la disciplina della crisi e dell’insolvenza (anche) dell’imprenditore agricolo, alla quale, in vista della sua entrata in vigore (attualmente prevista il 16 agosto) occorre che gli operatori del settore (e per il settore) prestino la dovuta attenzione, trattandosi di novità spesso molto significative per l’impresa agricola.

Per quanto continui a essere esonerata dalla disciplina della liquidazione giudiziale (articolo 121, che riprende il contenuto dell’articolo 1 della legge fallimentare), l’impresa agricola, in qualsiasi forma esercitata, perfino se individualmente, è sottoposta alla disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (articoli 12 e seguenti del Codice della crisi), con i relativi obblighi organizzativi comuni a ogni imprenditore, e modulati a seconda della propria dimensione e della propria organizzazione, potendo anche accedere al piano di risanamento previsto dall’articolo 56, alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall’articolo 57, alla convenzione di moratoria tra l’imprenditore ed i suoi creditori prevista dall’articolo 62, e infine sia alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (articoli 65 e seguenti), sia al cosiddetto «concordato minore», quando ciò consenta di proseguire l’attività imprenditoriale. Il tutto – peraltro – avendo quale rovescio della medaglia il fatto che l’imprenditore agricolo possa alla fine dover approdare alla liquidazione controllata, sia su propria richiesta, ma anche ad istanza di un creditore, instaurandosi così una procedura che altro non è se non un «fallimento minore».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©