Professione

Contratti di rete, con i professionisti pubblicità ridotta

di Giuseppe Latour e Alessandro Sacrestano

Meno trasparenza per i contratti di rete che coinvolgono solo professionisti. È l’elemento più rilevante contenuto nei due pareri del ministero dello Sviluppo economico, appena pubblicati per dare indicazioni alle Camere di commercio in materia.

La questione della pubblicità legale viene affrontata dalla nota 23331. Il testo parte ribadendo che, in base alla legge 81/2017 (articolo 12), l’adesione ai contratti di rete è oggi consentita sia tra soli professionisti sia in qualità di rete mista, costituita cioè tra professionisti e imprese. Questo assetto, però, comporta delle mancanze in termini di trasparenza, legate a carenze della norma.

Chiarisce il ministero, infatti, che nel primo caso (reti pure di professionisti) sarà impossibile procedere ad un’iscrizione presso il registro delle imprese, non essendo i retisti a loro volta iscritti: è solo tramite il registro che sarebbe possibile garantire la pubblicità. Viceversa, per i contratti di rete misti, in quanto dotati di soggettività giuridica, si potrà procedere all’iscrizione. Dando, quindi, pubblicità alle reti nell’ambito del registro delle imprese.

Anche nel caso in cui il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di Stp, considerato che quest’ultima risulta iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese, sarà possibile procedere all’iscrizione. Questo, in termini pratici, significa che per le reti di professionisti la trasparenza e la possibilità di raccogliere informazioni sono decisamente depotenziate.

Con l’altro intervento (nota 23320), il Mise si esprime sulle modalità di cancellazione dal registro imprese dei contratti di rete. In particolare, la questione controversa riguardava la cessazione del contratto in ipotesi di sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, a fronte della quale veniva presentata in Camera di commercio pratica di cessazione del contratto.

Ci si chiede, in tale evenienza, se sia possibile procedere alla cancellazione, equiparando la sopravvenuta mancanza di pluralità dei retisti ad una causa di scioglimento naturale del contratto. Il MiSe ha evidenziato come la caratteristica stessa del contratto di rete – che prevedono l’iscrizione al Registro imprese – «permea l’istituto di caratteristiche commerciali».

Insomma, considerato che uno degli elementi sostanziali del Contratto di rete è la multilateralità, nell’ipotesi in cui non fosse verificata la sussistenza di almeno due retisti si incorrerebbe certamente in una naturale causa di estinzione del contratto.

Pertanto, conclude il ministero, nel caso di Reti non soggetto, il venir meno della pluralità dei retisti, accertato da parte dell’unico superstite, è sufficiente per chiederne la cancellazione. Viceversa, per le reti non soggetto, le Camere di commercio sono chiamate ad un’analisi caso per caso, accertando la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente la cancellazione. In questo contesto, è certamente rilevante l’esistenza di una specifica clausola contrattuale che acconsenta a tale procedura.

Nota Mise 23320/2020

Nota Mise 23331/2020

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