Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Nella legge di bilancio il rinnovo degli incentivi al biogas

di Gian Paolo Tosoni

La produzione di energia elettrica da risorse agroforestali è considerata attività agricola e rientrante nel reddito agrario relativamente alla franchigia di 2,4 milioni kW ora e per l’intera tariffa incentivante (articolo 1, comma 423, legge n. 266/2005).

La legge di bilancio per l’anno 2020 non modifica alcunché relativamente alla normativa fiscale ma prevede un rinnovo degli incentivi. L’iniziativa legislativa è di grande interesse nel settore agro-energetico in quanto gli attuali impianti si avvicinano alla conclusione del primo incentivo con la convenzione quindicinale con il Gse e siccome questi impianti sono ancora operativi il rinnovo degli incentivi li valorizza evitando lo smantellamento.

Il comma 524 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 dispone che agli impianti di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli associati anche in forma consortile, entrati in funzione prima del 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia elettrica, qualora riconvertano la produzione giornaliera, possono usufruire di una nuova incentivazione. La produzione giornaliera è definita come prodotto della potenza installata prima della conversione e dovrà rientrare in un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna spa a partire dal 30 giugno 2020. Il nuovo incentivo è alternativo all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del, Dlgs 3 marzo 2011, n 28 e cioè quello beneficato attualmente con il Gse.

Il nuovo incentivo è definito entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di bilancio e quindi entro il 30 marzo 2020 con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero delle Politiche agricole e dell’Ambiente, tenuto conto della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato. Verranno presi in considerazione anche gli investimenti per la riconversione degli impianti ed è erogato unicamente con riferimento alla produzione di energia elettrica per la durata di quindici anni.

L’incentivo è subordinato alla decisione favorevole della Commissione europea con riferimento al regime degli aiuti di stato.
Il beneficio è concesso se almeno il 40% delle biomasse impiegate è costituito da reflui zootecnici.

Si porrà quindi il problema di stabilire come determinare l’apporto del 40% in confronto alle altre risorse agroforestali impiegate. Al riguardo è di aiuto la circolare dell’agenzia delle Entrate 32/2019 che relativamente ai prodotti privi di valore, come si ritiene che siano i reflui zootecnici , si assume la quantità di energia prodotta calcolando ovviamente anche quella prodotta con le altre biomasse.
Viene infatti anche valorizzato il “digestato equiparato” che viene definito come prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica delle sostanze materiali in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo dell’impresa agricola conformemente alla cessazione della qualifica di rifiuto e rispetti i requisiti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

Nota per i lettori: articolo aggiornato il 17 gennaio 2020 con la corretta indicazione che la nuova incentivazione riguarda gli impanti «entrati in funzione prima del 31 dicembre 2007» e non 2017 come erroneamente indicato in precedenza a causa di un refuso di cui ci scusiamo.

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