Imposte

Beni strumentali, agevolazioni vincolate al territorio nazionale

di Paolo Meneghetti

La prima volta in cui un’agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali è stata caratterizzata da un obbligo di localizzazione è stato con il cosiddetto decreto Dignità (il Dl 87/2018) il cui articolo 7, comma 1 recita: «L’iper ammortamento… , spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale». Prima di questa norma gli incentivi agli investimenti ponevano come unica condizione che il soggetto fruitore fosse stabilito nello Stato e non che il bene fosse da utilizzare nel territorio dello Stato.

Con l’iperammortamento è stata richiesta questa condizione che, tuttavia, non ha mai interessato il superammortamento la cui ultima proroga, effettuata dal Dl 34/19 ha confermato la liberta per l’impresa di utilizzare il bene anche al difuori del territorio nazionale.

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Il vincolo dell’ubicazione

Ora tutto cambia con il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di cui alla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019): infatti l’articolo 1 comma 185 prevede che il diritto al bonus fiscale sia condizionato alla destinazione del bene a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e il comma citato non distingue tra beni “ordinari” e beni “industria 4.0”: in entrambi i casi è richiesto il requisito della localizzazione. Il passaggio normativo della legge di Bilancio 2020 non precisa cosa debba intendersi per «destinazione al territorio dello Stato» limitandosi a riprodurre il testo del Dl 87/18, senza però considerare che con la legge di conversione del citato Dl 87 si era precisato che il requisito della localizzazione non si applica «…nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato..» .

L’assenza di tale precisazione rende lecito il dubbio sul significato di localizzazione. Sul punto, tuttavia, si ritiene che anche nel caso del credito d’imposta sia possibile destinare il bene all’estero se esso è fisiologicamente utilizzabile in più sedi. Al riguardo si pensi, ad esempio, ai cantieri esteri delle imprese di costruzioni, situazione nella quale sarebbe veramente assurdo negare il bonus del credito d’imposta.

Le conseguenze

Dalla imposizione del requisito di localizzazione discendono due conseguenze :

se il bene è destinato a strutture produttive estere l’agevolazione non spetta fin dall’acquisto

se il bene dopo l’acquisto è destinato all’estero si può porre un problema di ricalcolo della agevolazione

Proprio il secondo punto è disciplinato dall’articolo 1, comma 193 nel quale si prevede che se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto è necessario ricalcolare il credito d’imposta sottraendo dal computo il bene ceduto: se il credito d’imposta è già stato utilizzato entro la data di cessione occorre verificare se l’importo utilizzato supera o meno il nuovo importo calcolato e se ciò si verifica occorre restituire all’Erario la quota di credito utilizzata in eccesso rispetto al nuovo ammontare ridotto. Per fare un esempio se nel 2020 sono acquistati 2 beni strumentali al costo di 100.000 euro ciascuno, che danno origine, complessivamente, ad un credito d'imposta di 12.000 euro, spettante per 2.400 al primo anno 2021 e del tutto nello stesso 2021, e nel 2022 un bene è delocalizzato , sarà necessario versare all’Erario la somma di 1200 euro. Va notato che nella disciplina del credito d’imposta (il cui utilizzo è quinquennale) il monitoraggio rispetto alla delocalizzazione termina al secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, mentre nella disciplina del precedente iperammortamento il monitoraggio doveva essere eseguito per tutto il periodo di fruizione del beneficio (cioè il periodo di ammortamento).

La cessione del bene

Le medesime regole sopra esposte in materia di requisito di localizzazione si applicano anche nel caso di cessione del bene. Sul punto va notato che nel superammortamento non si richiedeva alcun periodo minimo di detenzione: nel caso di cessione avveniva (e avviene) che, semplicemente, cessa l’agevolazione senza obbligo di restituire alcunchè all’Erario. Diversa la regola nella disciplina del credito d’imposta della legge di Bilancio 2020: il bene va mantenuto almeno fino al termine del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, poiché in caso contrario occorre ricalcolare il credito originario e procedere all’eventuale riduzione o restituzione secondo le previsioni sopra riportate in materia di delocalizzazione.

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