Imposte

Il nuovo acquisto salva l’agevolazione

di Paolo Meneghetti

Le conseguenze negative della cessione o delocalizzazione del bene agevolato possono esere sterilizzate dall’investimento sostitutivo (articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/17). Una previsione contenuta anche nella legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 193) e quindi è applicabile anche al credito d’imposta da investimenti.

Quindi, in caso di cessione o delocalizzazione del bene entro il 2022, sarà possibile evitare il ricalcolo in diminuzione del credito d’imposta se sarà acquisito un bene sostitutivo di simili condizioni rispetto al bene ceduto.

Nella disciplina della legge 205/17 il bene sostitutivo doveva avere le caratteristiche “Industria 4.0”, e applicando lo stesso concetto ai beni strumentali nuovi “ordinari” , per evitare la restituzione del credito d’imposta del 6% sarà necessario che nello stesso periodo d’imposta della cessione o della delocalizzazione sia acquisito un altro bene strumentale nuovo con coefficiente di ammortamento non inferiore al 6,5% . Il credito d’imposta verrà ricalcolato alla luce dell’acquisto del nuovo bene sostitutivo e fruito nella misura originaria se il bene sostitutivo avrà costo uguale o superiore a quello ceduto o delocalizzato, mentre se il costo è inferiore il credito sarà ridotto proporzionalmente, con eventuale restituzione della quota ecedente già utilizzata.

Questa previsione non riguarda tutti i beni che ancora oggi permettono di fruire della agevolazione. Va considerato lo spartiacque temporale dei beni iperammortizzabili acquistati entro il 14 luglio 2018 per i quali non si pongono problemi di cessione o delocalizzazione: potranno quindi essere ceduti senza obbligo di restituire il beneficio. Stessa conclusione per i beni meramente superammorizzabili acquisiti entro il 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020 purché prenotati entro il 2019 con pagamento del 20% di acconto al fornitore: infatti in questa ipotesi si applica il superammortamento (e non il credito d’imposta) il che permette di trascurare i riflessi negativi della cessione o delocalizzazione per i beni strumentali nuovi “ordinari” cioè diversi da quelli “ Industria 4.0”.

Per i beni iperammortizzabili acquistati dopo il 14 luglio 2018 e ceduti o delocalizzati entro il periodo di fruizione dello stesso iperammortamento si pone un problema interpretativo con riguardo ai beni sostitutivi acquisiti nel 2020: si applica la disciplina del bene sostitutivo (con mantenimento dell’iperammortamento e non applicazione del credito d’imposta), o si restituisce il beneficio tramite la variazione in aumento dell’imponibile, applicando la disciplina del credito d’imposta sul bene nuovo acquistato? Il punto è oggettivamente incerto e richiede un intervento interpretativo della agenzia delle Entrate nel quale si potrebbe ragionevolmente lasciare libera scelta al contribuente.

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