Imposte

Società di partecipazione non finanziarie in cerca di riconoscimento

di Marco Piazza

Sarebbe opportuno – secondo l’Assoholding – che il legislatore contemplasse nell’articolo 162-bis del Testo unico non solo le stabili organizzazioni in Italia degli intermediari finanziari, ma anche quelle delle società di partecipazione non finanziaria e dei soggetti assimilati.

In effetti non può essere escluso che una società che eserciti in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni o, a maggior ragione, che svolga attività di finanziamento non nei confronti del pubblico abbiano una stabile organizzazione in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita la loro sede principale, considerata l’ampiezza della definizione di «stabile organizzazione» contenuta nell’articolo 162 comma 1 del testo unico (“sede fissa d’affare per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio”).

La stabile organizzazione di una holding è normalmente associata alla presenza nel territorio dello Stato di una sede di direzione. Questa potrebbe sussistere anche in assenza di un “ufficio”.

Il paragrafo 46 del Commentario all’articolo 5 del modello di convenzione Ocse specifica, infatti, che nel paragrafo 2 (come nell’articolo 162, comma 2 del Testo unico) i termini “sede di direzione” e “ufficio” sono stati menzionati separatamente perché non necessariamente la prima deve essere un “ufficio”.

Il tema della “stabile organizzazione-holding” è affrontato anche nella circolare 53/04, paragrafo 2.1.2, riferita ai presupposti di applicazione del consolidato nazionale alle stabili organizzazioni di società estere che detengano partecipazioni in società italiane in cui viene, peraltro, evidenziato come stabili organizzazioni di soggetti non residenti la cui attività consista nella mera detenzione (limitata al godimento dei relativi frutti) di partecipazioni non si considerano svolgere una «attività di impresa» nel senso definito dall’articolo articolo 55 del Testo unico (si veda anche la risposta del 15 settembre 2004, in VI commissione Finanze, all’interrogazione 5-03428).

In questi casi quindi la stabile organizzazione non può esercitare l’opzione per il consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 117, comma 2 del testo unico, ferma restando la possibilità di accedere al cosiddetto “consolidato orizzontale” alle condizioni indicate nel comma 2-bis.

Nei casi di trasferimento all’estero, è anche importante definire con esattezza se il trasferimento abbia ad oggetto solo partecipazioni o un complesso aziendale (azienda o ramo d’azienda) comprendente partecipazioni o distinto dalle partecipazioni.

Sono infatti diverse le conseguenze sia con riferimento alla rilevanza fiscale dell’avviamento del ramo d’azienda sia con riferimento all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 87 del Testo unico alle plusvalenze relative alle partecipazioni che è ammesso, in linea generale, anche nell’ambito della exit tax (si veda la circolare 36/04, paragrafo 2.2), ma non quando le azioni fanno parte di un unitario complesso aziendale (circolare 6/06, paragrafo 5.2; Ctr Lazio 2346/2019 citata dalla circolare).

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