Imposte

Corrispettivi ridotti su servizi extra revisione di banche e assicurazioni

di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

La circolare 28/2019 pubblicata da Assonime il 19 dicembre 2019 chiarisce alcuni aspetti relativi alla determinazione del limite dei corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione (eccettuati, in ogni caso, quelli vietati dall’articolo 5 del Regolamento) prestati a enti di interesse pubblico (Eip). Tale restrizione è stata introdotta dal Regolamento Ue n. 537 del 16 aprile 2014 e prevede che, nel caso in cui la società di revisione fornisca ad un Eip e/o a società del suo gruppo, oltre alla revisione, anche altri servizi, i corrispettivi complessivi di tali ultimi servizi debbano essere limitati, a partire dal quarto anno, al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per l'attività di revisione legale.

La limitazione si applica a partire dal primo esercizio successivo al 17 giugno 2019 e quindi, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2020.

Come precisato dal Committee of European Auditing Oversight Bodies (Ceaob), il conteggio si attiene al principio della competenza economica. Il Ceaob ha inoltre chiarito che, se la società acquisisce in corso d'anno la qualifica di Eip, il calcolo dei tre anni deve partire dal momento in cui la società rientra nella categoria degli Eip, non rilevando in nessun caso gli anni precedenti.

In considerazione dei problemi applicativi di tale disciplina, la circolare di Assonime passa in rassegna attività da includere o meno nel conteggio del limite del 70 per cento.

Si tratta di una serie di attività propedeutiche al corretto svolgimento della revisione o comunque ad essa strettamente collegate che, secondo i chiarimenti dalle autorità preposte, vengono assimilate, ai fini del conteggio del tetto del 70%, all'attività di revisione. Ad esempio, l'attività di formulazione del giudizio sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio; la valutazione della coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio, che peraltro, deve trovare collocazione proprio nella relazione di revisione; i controlli sulle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandati dalla Consob nella Comunicazione 97001574/1997.

Sono invece esclusi dalla determinazione dei corrispettivi per servizi diversi dalla revisione, i servizi prescritti da norme nazionali o dell'Unione europea, quali leggi, decreti legislativi, regolamenti nonché atti amministrativi emanati da soggetti pubblici (come, ad esempio dalla Bce, dalla Consob, da Banca d'Italia ecc.). Nella circolare Assonime include inoltre i servizi prescritti dagli atti emanati da soggetti privati che hanno il potere di adottare «gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato».

A titolo di esempio, sono esclusi dal conteggio, i controlli del revisione sulla dichiarazione non finanziaria; i controlli degli obblighi di separazione contabile per singole attività, previsti dalla disciplina nazionale per le società operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e di gestione del servizio idrico.

Non sono invece da escludere, i corrispettivi per servizi di attestazione affidati al revisore in base a una mera prassi di mercato, come il rilascio delle comfort letters in sede di emissione di strumenti finanziari, se di natura volontaria e non richieste da norme.

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