Imposte

Torna l’Ace con base 2010 ma senza operazioni duplicative

di Alessandro Germani

La recente reintroduzione dell’Ace (aiuto alla crescita economica) già a decorrere dal 2019 è da salutare favorevolmente in quanto i contribuenti potranno basarsi su un’agevolazione consolidata nel tempo, in relazione alla quale il patrimonio di pronunce dell’agenzia delle Entrate è cospicuo e non rischia di andare perduto.

Il comma 287 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 ripristina l’Ace dal 2019. Infatti la relazione al Ddl di bilancio afferma che il beneficio dell’Ace «opera in regime di continuità temporale», con contestuale abrogazione della mini Ires che era stata congegnata in maniera quanto mai farraginosa. Ricordiamo i capisaldi dell’agevolazione per i soggetti Ires.

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 201/11 la base Ace è data dall’incremento del patrimonio netto contabile rispetto a quello del periodo d’imposta 2010 senza tener conto dell’utile di esercizio. Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

i conferimenti in denaro (dalla data di versamento);

gli utili accantonati a riserva ad eccezione di quelli destinati a riserve non disponibili (dall’inizio dell’esercizio di formazione delle riserve).

Rilevano, invece, come variazioni in diminuzione del capitale proprio:

le riduzioni del patrimonio netto contabile con attribuzione ai soci (dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate);

le cosiddette clausole anti abuso (a livello infragruppo i conferimenti in denaro, l’acquisto o l’incremento di partecipazioni, l’acquisto di aziende o rami di azienda, l’incremento di crediti da finanziamento, mentre i conferimenti in denaro da soggetti domiciliati in paradisi fiscali rilevano in tutti i casi). La base Ace viene poi ridotta in relazione a investimenti in titoli e valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni) onde evitare che gli incrementi di capitale proprio siano indirizzati ad investimenti di tesoreria anziché al core business produttivo. In ogni esercizio la variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Il coefficiente di remunerazione previsto stabilmente dalla legge di Bilancio 2020 è fissato in misura pari all’1,3%. La disciplina della misura è contenuta nel decreto ministeriale 3 agosto 2017 che ha abrogato il precedente Dm 14 marzo 2012.

La reviviscenza dell’Ace suggerisce di approfondire alcune recenti pronunce delle Entrate del 2018 e 2019 che a questo punto tornano di attualità. Partiamo dai principi di diritto numero 11 e 12 del 6 novembre 2018, assai stringenti, relativi alla riduzione di base Ace onde evitare fenomeni di duplicazione.

Il primo riguarda l’incremento dei crediti di finanziamento previsti dall’articolo 10 comma 3 lettera e) del Dm 2012 in capo al soggetto finanziatore. Costui potrà disapplicare la norma antielusiva se il soggetto finanziato non ha a sua volta effettuato operazioni duplicative (circolare 12/E/14 paragrafo 3.4). Ma se quest’ultimo presenta una propria base Ace alimentata (anche) da apporti di capitale, si presume che abbia utilizzato prioritariamente tali apporti, che andranno a sterilizzare la sua base Ace. Entro tali limiti, quindi, il finanziatore potrà disapplicare il citato articolo 10.

Stesso tenore presenta il principio n. 12, per cui se il contribuente presenta una base Ace mista, composta sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni potenzialmente duplicative, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base Ace formata dai conferimenti. Ciò in quanto è entro tali limiti che può prodursi l’effetto duplicativo del beneficio fiscale.

Da segnalare anche il principio di diritto numero 1 del 29 gennaio 2019 relativo a un’operazione di merger leveraged buy out (Mlbo). Esso afferma che il reinvestimento da parte dei vecchi soci di parte della liquidità in aumento di capitale di una newco necessario ad acquistare azioni della target determina una creazione artificiosa di base Ace sul veicolo, perché non si vanno ad immettere nuove risorse finanziarie. Anche questa pronuncia appare assai stringente rispetto a una prassi comune di mercato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©