Adempimenti

Bonus pubblicità, entro fine mese la dichiarazione sugli investimenti

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Scade il prossimo 31 gennaio il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti incrementali effettuati nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

La dichiarazione, da compilare su apposito modello e da inviare esclusivamente in via telematica, serve per confermare o per rettificare solo in negativo la prenotazione presentata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2019. In assenza di conferma, si decade dal beneficio.

Dopo la sospensione nei primi mesi del 2019, causata dalla mancata copertura finanziaria, l’agevolazione è ripartita per il 2019 con l’articolo 3-bis del Dl 59/2019, convertito dalla legge 81/2019, che ha apportato all’articolo 57-bis del Dl 50/2017 tre sostanziali modifiche.

Due sono positive, e consistono nell’individuazione della copertura finanziaria dell’agevolazione per gli anni successivi al 2018, e nella riapertura per il 2019 del termine di presentazione delle prenotazioni per l’accesso al credito, che potevano quindi essere presentate dall’1 al 31 ottobre 2019 (invece che dall’1 al 31 marzo 2019).

Una è negativa, in quanto riduce dal 90% al 75% la misura dell’agevolazione per le microimprese, le Pmi e le startup innovative, tenuto però conto che la misura del 90% era di fatto ancora teorica, essendo subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

In sintesi, l’articolo 57-bis riguarda imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che possono beneficiare del credito d’imposta qualora gli investimenti di periodo in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, superino almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e, come anticipato, tale misura percentuale riguarda dal 2019 anche le microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. A tal fine, è opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 762 della legge 145/2018 ha disposto che il credito è concesso quale aiuto de minimis, ai sensi e nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore pesca).

Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza prenotativa, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, tramite modello F24, presentato solo attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate con il codice tributo 6900; inoltre, poiché la norma non prevede nulla in proposito, esso è tassato ai fini Ires ed Irap (vedasi Faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria).

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